Cassazione Civile, Sentenza n. 13596/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo la violazione di norme in materia di aliquote contributive (in particolare art. 4, commi 1 e 2 legge n. 243/1991 e art. 2, comma 2 legge n. 335/1995) e chiedendo che fosse applicata l'aliquota del 33% ai professori e ricercatori delle università non statali per il periodo contestato (aprile 2017 - marzo 2018), anziché l'aliquota inferiore (pari al 26,20%) calcolata dall'Università. In sintesi l'INPS sosteneva che la parità contributiva prevista per il personale universitario fra statali e non statali dovesse applicarsi già nel periodo, mentre le parti resistenti deducevano che la delega legislativa per l'armonizzazione non era stata esercitata prima del 2021 e quindi le università non statali potevano valersi delle aliquote inferiori vigenti fino al 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Il Collegio ha ricostruito la disciplina normativa e osservato che: la legge n. 243/1991 consentiva alle università non statali, previa modifica statutaria, di applicare la disciplina statale in tema di trattamento di quiescenza e prevedeva una specifica contribuzione (con la ritenuta a carico del personale e il doppio a carico dell'università); la legge n. 335/1995 ha lasciato ferme aliquote distinte in assenza di esercizio della delega al Governo per l'armonizzazione; soltanto la legge n. 178/2020, art. 1 comma 565, ha disposto la parificazione delle aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ne consegue che per il periodo oggetto della controversia (aprile 2017 - marzo 2018) la UER aveva correttamente applicato e versato l'aliquota inferiore (26,20%) e che i contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge n. 178/2020 sono da ritenersi efficaci. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti; la Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
legge n. 243/1991, art. 4 commi 1 e 2
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico... quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.... 2. A fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le università non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177... nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta.»
La norma ha introdotto la possibilità per le università non statali, previa modifica statutaria, di applicare la disciplina previdenziale dei dipendenti civili dello Stato e ha fissato un regime contributivo specifico (ritenuta a carico del personale e contributo datoriale pari al doppio), determinando una aliquota complessiva inferiore rispetto a quella delle università statali fino a quando non intervenisse armonizzazione legislativa.
legge n. 335/1995, art. 2 commi 1 e 2
«1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata... 2. ... Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione.»
La legge ha confermato un regime speciale e ha espressamente previsto che, fino all'attuazione della delega per l'armonizzazione, le aliquote vigenti per il personale non statale rimanessero in vigore; quindi la distinzione fra aliquote statali e non statali perdurava in assenza di intervento legislativo.
legge n. 296/2006, art. 1 comma 769
Richiamata in relazione all'aggiornamento delle percentuali di ritenuta e, insieme ad altre disposizioni, ha contribuito a determinare l'aliquota complessiva del 33% poi riferita al personale delle università statali; nel contesto della pronuncia, serve a individuare la misura più elevata applicabile ai professori universitari statali.
legge n. 178/2020, art. 1 comma 565
«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali... restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.»
La disposizione ha parificato le aliquote di contribuzione tra università statali e non statali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (portando l'aliquota complessiva al 33%) e ha esplicitamente preservato l'efficacia delle contribuzioni versate antecedentemente all'entrata in vigore, impedendo effetti retroattivi sfavorevoli.
Circolare INPS n. 81/2021
«...la legge n.178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva... tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa... fissata nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale e il 24,20% a carico dell’Amministrazione).»
La circolare chiarisce l'applicazione pratica della legge n. 178/2020: parità di aliquota dal 2021 e conferma la ripartizione fra dipendente e datore di lavoro; conferma anche che per i periodi precedenti permangono le aliquote inferiori se precedentemente applicate.
Massime di principio
- Se una delega legislativa all'armonizzazione non è stata esercitata entro il periodo contestato, restano applicabili le aliquote contributive vigenti per le università non statali in quel periodo.
- Una modifica statutaria delle università non statali può rendere applicabile la disciplina statale in materia di trattamento di quiescenza solo nei limiti consentiti dalla legge; lo statuto non può autonomamente imporre aliquote difformi dalla normativa statale o legislativa di rango primario.
- La legge può stabilire una parificazione futura delle aliquote (come la legge n.178/2020) ma, se il testo dispone la conservazione dell'efficacia delle contribuzioni pregresse, i versamenti effettuati secondo le aliquote anteriori non sono automaticamente recuperabili retroattivamente dall'INPS.
- Le circolari amministrative (es. INPS) svolgono funzione interpretativa e di chiarimento operativo, ma il principio risolutivo è la lettura della norma primaria e della sua temporità di efficacia.
- In contenziosi su aliquote contributive, è fondamentale ricostruire la cronologia normativa e verificare la data di entrata in vigore delle norme che modificano le aliquote; l'onere probatorio circa l'efficacia delle norme nel periodo rilevante pesa sulle parti che ne deducono gli effetti.
- Quando la questione è nuova o complessa, i giudici possono compensare le spese processuali; ciò è un elemento da considerare nella valutazione del contenzioso.
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