Cassazione Penale, Ordinanza n. 29674/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la sua responsabilità per evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorso articolava un primo motivo con cui si contestava l'accertamento del reato e dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse penalmente rilevante o comunque non sorretta da dolo. Con ulteriori motivi si deducevano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione di merito, osservando che la Corte territoriale aveva dato congrua motivazione sull'accertamento del reato, sul dolo, sull'inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato, sull'abitualità della condotta e sul precedente penale specifico, elementi non rivalutabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente motivata dalla Corte di merito e non censurabile in cassazione per aspecificità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza che rilevino, di regola, la durata dell'assenza, la distanza percorsa o i motivi addotti dall'agente per sottrarsi alla vigilanza custodiale.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure generiche o meramente ripetitive.
- Le valutazioni del giudice di merito sull'attendibilità delle giustificazioni dell'imputato, sull'abitualità della condotta e sui precedenti penali, se sorrette da motivazione non manifestamente illogica, non sono sindacabili in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
- La particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una motivazione del giudice di merito che, se congrua e immune da vizi logici evidenti, non può essere sostituita da una nuova valutazione in sede di legittimità.
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