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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7523/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado condannando il Maggio per tentata rapina impropria e resistenza a P.U.; il difensore deduceva la nullità della sentenza per mancata notificazione all'imputato del decreto del 17/3/2020 con cui la Corte dispose il rinvio d'ufficio dell'udienza al 9/9/2020. La difesa sosteneva che la notifica esclusivamente al difensore via PEC non escludeva l'obbligo di notificare l'atto anche all'imputato o al suo domiciliatario e che l'omissione integrava una nullità assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in base all'art.83, comma 14, del D.L. 17/3/2020 n.18 (norma emergenziale per la pandemia), le comunicazioni e le notificazioni agli imputati debbano essere eseguite mediante invio alla PEC del difensore di fiducia, derogando al regime ordinario; tale meccanismo è stato considerato idoneo a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Ne consegue che l'omessa notifica diretta all'imputato non integra la nullità assoluta dedotta dalla difesa laddove sia avvenuta la comunicazione al difensore per PEC. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 17 marzo 2020, n.18, art.83, comma 14

    Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia...

    Norma eccezionale e derogatoria adottata per l'emergenza COVID-19 che legittima la notificazione agli imputati tramite PEC del difensore di fiducia; la Corte l'ha considerata sufficiente a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art.161, comma 4

    Prevede la rinnovazione dell'atto a mani del difensore in caso di inidoneità del domicilio o mancata notifica; nella vicenda la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione ex art.161/4 prima del differimento.

  • Codice di procedura penale, art.179

    Norma sulle nullità assolute; la difesa aveva invocato questa disposizione per l'omessa notifica, ma la Corte ha ritenuto che, in presenza della deroga emergenziale (art.83 D.L.18/2020), non ricorrono i presupposti della nullità assoluta sostenuta.

  • Codice di procedura penale, art.157, comma 8bis

    Richiamato come archetipo del rapporto di fiducia fra imputato e difensore quale fondamento dell'idoneità della notificazione al difensore a trasmettere la conoscenza dell'atto all'imputato.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n.43703 del 21/10/2021 (Rv.282223)

    Precedente della Corte che ha affermato la validità delle notifiche via PEC al difensore durante l'emergenza pandemica; citato a supporto dell'interpretazione normativa adottata.

Massime di principio

  • Durante il periodo emergenziale disciplinato dal D.L. 18/2020 le notifiche e comunicazioni agli imputati possono legittimamente essere effettuate tramite PEC del difensore di fiducia; verificare sempre che la PEC utilizzata sia quella del difensore di ruolo.
  • La notifica al difensore via PEC, se correttamente eseguita, esclude in linea di principio la nullità assoluta per mancata notificazione diretta all'imputato.
  • Se si contesta la validità della notificazione via PEC occorre provare che la PEC non è stata effettivamente ricevuta dal difensore di fiducia o che il difensore non era il difensore di ruolo; l'onere probatorio grava su chi eccepisce la nullità.
  • La rinnovazione della notifica a mani del difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è il rimedio procedurale corretto quando il domicilio originario è inidoneo; è utile chiedere la rinnovazione tempestivamente se manca la prova della notificazione telematica.
  • La norma emergenziale è derogatoria e circoscritta: fuori dal perimetro e dai termini previsti dal legislatore emergenziale può tornare applicabile il regime ordinario delle notifiche, per cui è necessario valutare la portata temporale e oggettiva della deroga nel singolo caso.
  • Nel prospettare ricorsi per nullità per omessa notifica, è strategico documentare il pregiudizio subito dall'imputato e la mancanza di conoscenza dell'atto, oltre alla mancata ricezione della PEC da parte del difensore di fiducia.

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