Cassazione Penale, Sentenza n. 35291/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Catania, della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa, che li aveva riconosciuti responsabili di plurime violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) per fatti commessi nel 2018. I primi quattro (Di Fede, Toromosca, Barone, Muscà) deducono, con motivo comune, violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee (attenuanti generiche e aggravanti) e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Campanella propone due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 (quantitativi ridotti e ricavi modesti); 2) vizio di motivazione nella mancata esclusione della recidiva qualificata per mancanza di prova dell'aumentata pericolosità sociale e per la lontananza temporale dei fatti pregressi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Di Fede e Toromosca ha ritenuto congrua la motivazione che ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche nonostante la loro valutazione in equivalenza con le aggravanti. Per Barone e Muscà ha rilevato che i ricorsi sono aspecifici e non contrastano puntualmente il contenuto della decisione impugnata (a loro non sono state riconosciute le attenuanti generiche). Quanto a Campanella la Corte ha considerato non illogica la motivazione che ha escluso la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (perché ricavi consistenti e reiterazione delle cessioni) e ha ritenuto adeguata la valutazione della recidiva (pregressi fatti in giudicato e recenti, espressione di accentuata pericolosità sociale). Per tali ragioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Il comma 5 disciplina l'ipotesi attenuata per quantitativi ridotti e modesti ricavi; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la presenza di ricavi consistenti e la reiterazione delle cessioni escludessero l'applicabilità di tale ipotesi.
codice di procedura penale - art. 616
L'art. 616 è richiamato nella decisione in relazione alla possibilità di condannare per spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione al principio secondo cui, ai fini della sanzione per ricorso infondato, può essere valutata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte richiede che i motivi di ricorso siano specifici e contrastino puntualmente la motivazione di merito: censure generiche o non confrontate con il contenuto della sentenza risultano inammissibili.
- La qualificazione o riqualificazione della fattispecie e l'applicabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 73 comma 5 richiedono una valutazione concreta delle quantità, dei ricavi e della modalità di spaccio; la mera asserzione di 'quantitativi ridotti' non è sufficiente se il giudice di merito rileva ricavi consistenti e reiterazione delle cessioni.
- Il riconoscimento della recidiva qualificata può essere motivato anche con richiamo a plurimi precedenti in giudicato e alla loro recente rilevanza, come indice di maggiore pericolosità sociale; la difesa deve fornire elementi specifici per confutare tale giudizio.
- Quando il giudice di merito valuta le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, la decisione è ammissibile se accompagnata da congrua motivazione che giustifichi il diniego della prevalenza delle attenuanti.
- In sede di cassazione, il rimedio è precluso se il ricorso non dimostra in modo puntuale l'illogicità, l'incompletezza o l'erroneità della motivazione di merito; per evitare l'inammissibilità è necessario un rigoroso confronto con i passaggi decisionali contestati.
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