Ordinanza n. 1538/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di inidoneità attribuito alla prova scritta sostenuta da parte ricorrente nell’ambito del concorso interno, per titoli, ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 1 novembre 2024, reso noto al ricorrente in data 9 dicembre 2025 mediante pubblicazione sul portale web dedicato alla selezione (c.d. portale doppia vela), dell’elenco in forma anonima dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, corredato dai voti attribuiti all’elaborato associato al numero identificativo della domanda di partecipazione, nella parte in cui ha determinato l’esclusione dello stesso dal prosieguo dell’iter concorsuale; al verbale n. 74 dell’1 dicembre 2025 con il quale si è proceduto a correggere gli elaborati di parte ricorrente, identificati con il numero 1306, conosciuto dal ricorrente all’esito di apposita istanza di accesso agli atti in data 8 gennaio 2025, nella parte in cui ha attribuito al primo elaborato il giudizio di 18 “elaborato appena sufficiente perché non completo” e al secondo elaborato il giudizio di 18 “elaborato appena sufficiente”; di tutti i verbali e di tutti gli atti esibiti a parte ricorrente in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui decretano la non idoneità del ricorrente e la ne dichiarano la bocciatura alla prova scritta del concorso; delle modalità in cui la procedente commissione ha provveduto ad apporre i giudizi di parte ricorrente nei relativi atti valutativi; ove occorra e per quanto di ragione, ove interpretato in malam partem, del verbale n. 1 del 21 maggio 2025, stilato dalla commissione esaminatrice del concorso che ha indicato i criteri di valutazione della prova scritta; ove occorra e per quanto di ragione, ove interpretato in malam partem, delle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali del concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato; ove occorra e per quanto di ragione, ove interpretato in malam partem, del bando con cui è stato indetto il concorso interno, per titoli, ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 1 novembre 2024, segnatamente dell’articolo 12 che ha previsto e disciplinato le prove scritte e orali; dell’elenco degli ammessi alle prove psicofisiche e attitudinali del concorso, pubblicato sulla pagina web dedicata alla selezione sul portale doppia vela il 15 dicembre 2025, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente; dell’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso, pubblicato sul portale doppia vela in data 19 gennaio 2026, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente; ove occorra e per quanto di ragione, ove interpretato in malam partem, degli articoli 46 e ss. del D.M. Interno n. 168/2022; della graduatoria dei vincitori del concorso gravato, non ancora adottata né pubblicata; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso in corso di svolgimento o, in subordine, la ri-correzione dell’elaborato della prova scritta, sostenuta dal ricorrente e dunque consentirgli di essere incluso nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio per la prova scritta, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua e accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla ricorrezione della prova scritta ad opera di una Commissione in differente composizione e nel rispetto della garanzia dell’anonimato, e alla conseguente ammissione del ricorrente alle successive prove concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità alla prova scritta del concorso interno per 118 posti da Vice Commissario, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità conseguito nelle due prove scritte del concorso interno, i relativi verbali di correzione, gli elenchi degli ammessi alle fasi successive e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Gli elaborati erano stati valutati con voto numerico pari a 18 e con i giudizi sintetici di elaborato «appena sufficiente perché non completo» e «elaborato appena sufficiente». Il ricorrente ha contestato, in particolare, la carenza di motivazione dei giudizi, anche in rapporto al verbale preliminare n. 1 del 21 maggio 2025, con il quale la Commissione si era autovincolata ad attribuire, oltre al voto numerico, un giudizio sintetico. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione alla prova orale oppure, in subordine, la ricorrezione degli elaborati da parte di una Commissione in diversa composizione, con garanzia dell'anonimato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse profili di fondatezza con riguardo alla carenza di motivazione. I giudizi sintetici apposti agli elaborati non sono stati ritenuti adeguatamente esplicativi del voto numerico, in violazione dell'autovincolo assunto dall'amministrazione con il verbale preliminare n. 1. In luogo dell'immediata ammissione alla prova orale, il Tribunale ha disposto il riesame degli elaborati da parte di una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il riesame dovrà garantire l'anonimato: dovranno essere eliminati eventuali segni della precedente correzione; dovranno essere sorteggiati, previa comunicazione al ricorrente della data e del luogo del sorteggio, dieci elaborati anonimi, cinque con punteggio superiore e cinque con punteggio inferiore a quello del ricorrente, da ricorreggere contestualmente all'elaborato del ricorrente; tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate. Gli esiti della ricorrezione dovranno essere depositati nel giudizio e, in caso di esito positivo, il ricorrente dovrà essere ammesso con riserva al prosieguo della procedura, salva la possibilità di ammissione a pieno titolo. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la tutela cautelare disponendo una misura di riesame degli elaborati.
Massime di principio
- Quando una commissione di concorso si autovincola ad accompagnare il voto numerico con un giudizio sintetico, tale giudizio deve essere sufficientemente esplicativo del punteggio attribuito; una formula meramente generica o non adeguatamente motivata può determinare un vizio di motivazione del giudizio di inidoneità.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre la ricorrezione di una prova concorsuale da parte di una commissione in diversa composizione, imponendo modalità organizzative idonee a preservare l'anonimato e l'imparzialità della valutazione.
- Il riesame cautelare di una prova concorsuale può essere accompagnato dalla ricorrezione contestuale di elaborati anonimi con punteggi superiori e inferiori, così da fornire alla nuova commissione parametri comparativi e ridurre il rischio di alterazione dei criteri valutativi.
- Quando il riesame cautelare abbia esito favorevole, l'amministrazione deve ammettere il candidato al prosieguo della procedura con riserva degli esiti del giudizio, salvo valutare un'ammissione a pieno titolo sulla base della nuova valutazione.
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