Sentenza n. 1501/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato per l'assunzione del ricorrente da parte di un'impresa agricola
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell'ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. Il nulla osta era stato emesso in via anticipata, prima dell'acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. Successivamente l'Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato carenze documentali, riguardanti in particolare l'asseverazione, la richiesta al Centro per l'impiego, la sistemazione alloggiativa e la proposta contrattuale. Dopo ulteriori integrazioni e una sentenza che aveva ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento, la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca, contestando l'assenza di una sede aziendale o di un effettivo luogo di impiego nella provincia, la mancata prova della residenza o del domicilio dei lavoratori, l'incompletezza dell'accordo di lavoro e l'assenza di prova dell'idoneità alloggiativa. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 97 Cost., per mancata comunicazione di avvio e lesione della partecipazione del lavoratore. Il secondo sosteneva che la revoca fosse un annullamento d'ufficio e richiedesse la motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, nonché la ponderazione dell'affidamento maturato per il rilascio del nulla osta, l'ingresso in Italia e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il terzo denunciava difetto o perplessità della motivazione, omessa valutazione delle memorie e dei documenti, erronea valutazione della sede di lavoro e della competenza territoriale, sufficienza dei contratti di assunzione e delle comunicazioni UNILAV, produzione dei certificati di idoneità alloggiativa e obbligo di trasferire eventualmente la pratica allo Sportello Unico competente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla partecipazione, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore e indicava l'istanza, il nulla osta e le ragioni ostative; inoltre il contraddittorio si era concretamente svolto mediante plurime memorie e integrazioni del datore di lavoro. Il ricorrente non ha dimostrato quale ulteriore apporto istruttorio gli sarebbe stato impedito. Le osservazioni presentate prima del provvedimento finale dovevano essere valutate anche se tardive rispetto al termine dell'art. 10-bis l. 241/1990, ma l'amministrazione le aveva esaminate e aveva spiegato perché non superassero le carenze rilevate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la revoca non costituisce annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990: deriva invece direttamente dal regime speciale dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e impone la revoca quando emergano successivamente elementi ostativi già esistenti. Non occorre quindi una nuova ponderazione dell'interesse pubblico con l'affidamento del privato. L'ingresso, l'assunzione e l'attività lavorativa successiva non sanano la carenza originaria dei requisiti. La precedente sentenza sul silenzio aveva imposto soltanto la conclusione del procedimento e non aveva riconosciuto il diritto alla conferma del nulla osta. Quanto al terzo motivo, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato anche per relationem, mediante il richiamo puntuale al parere dell'ITL. Il luogo di lavoro deve essere effettivo e documentato; l'apertura successiva di un'unità produttiva, i contratti di appalto e la natura itinerante dell'attività agricola non dimostravano il necessario radicamento territoriale. I contratti e le comunicazioni UNILAV formati dopo l'ingresso non sostituivano la proposta contrattuale completa richiesta originariamente. Non era stata provata neppure l'idoneità alloggiativa individualizzata. Le ulteriori deduzioni sulla capacità economica, sul DURC e sul fatturato erano irrilevanti, essendo il provvedimento fondato su autonome ragioni sufficienti. Non sussisteva infine un obbligo di trasferire la pratica ad altro Sportello Unico, poiché la questione territoriale non era l'unica ragione della revoca. Il TAR ha confermato il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle pretese, ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, e ha trasmesso la sentenza, insieme ad altre venti pronunce analoghe, all'Ordine degli Avvocati per le valutazioni di competenza sul possibile frazionamento delle domande giudiziali.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Consente il rilascio anticipato del nulla osta senza preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e impone la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso quando tali elementi emergano successivamente.
artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individuano i requisiti e gli elementi ostativi rilevanti per il rilascio del nulla osta e per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura di mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché il lavoratore risultava destinatario della comunicazione e il contraddittorio si era comunque concretamente svolto.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni pervenute prima del provvedimento finale devono essere valutate anche se oltre il termine di dieci giorni; nel caso concreto l'amministrazione le aveva esaminate.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica alla revoca speciale del nulla osta rilasciato anticipatamente, poiché tale revoca non è annullamento d'ufficio ma conseguenza legale dell'accertamento successivo di carenze originarie.
art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche nel luogo di esecuzione della prestazione, purché tale luogo sia effettivo e adeguatamente documentato.
art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiede che la domanda contenga gli elementi essenziali e verificabili del rapporto di lavoro, inclusi quelli relativi alle condizioni contrattuali e all'impegno per le spese di rimpatrio.
art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Esclude il patrocinio a spese dello Stato quando le ragioni fatte valere siano manifestamente infondate; il TAR ha confermato tale esito nel caso concreto.
art. 66 Codice deontologico forense
Richiamato dal TAR quale possibile parametro di valutazione da parte dell'Ordine forense in relazione al frazionamento di controversie sostanzialmente unitarie.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta rilasciato in via anticipata nell'ambito di un regime speciale di controllo successivo, quando emergano elementi ostativi già esistenti al momento della domanda, non è annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ma conseguenza legale dell'accertamento negativo; non richiede quindi una nuova ponderazione dell'interesse pubblico con l'affidamento del destinatario.
- Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione del lavoratore né rende irrilevanti le carenze originarie della domanda: l'ingresso, l'assunzione e lo svolgimento successivo dell'attività lavorativa non sanano l'assenza dei requisiti necessari per l'ingresso e per l'instaurazione del rapporto.
- Ai fini della competenza territoriale dello Sportello Unico, il luogo di esecuzione della prestazione deve essere effettivo e documentato; la mera esistenza di contratti di appalto, l'apertura successiva di un'unità produttiva o la natura itinerante dell'attività agricola non sostituiscono la prova concreta della sede di impiego e del collegamento territoriale.
- I documenti formati dopo l'ingresso del lavoratore, quali contratti di assunzione e comunicazioni UNILAV, non sostituiscono la proposta contrattuale completa richiesta per il rilascio del nulla osta, poiché il controllo amministrativo deve verificare anche ex ante la concretezza, la durata e le condizioni del rapporto proposto.
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è sufficiente quando l'atto richiamato sia conoscibile dall'interessato e contenga l'indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
- Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome e sufficienti, la dimostrazione dell'irrilevanza o dell'erroneità di una di esse non comporta l'annullamento se le altre ragioni resistono alle censure.
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