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Sentenza

Sentenza n. 1891/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determina dirigenziale rep. QI 648/2024 del 21 marzo 2024 con cui è stata rigettata nei confronti degli odierni ricorrenti, in qualità di co-proprietari dell'immobile sito in Roma via Giulio Cesare Teloni 29, l'istanza di condono intesa ad ottenere concessione edilizia in sanatoria ex legge 724/1994 pervenuta al protocollo 0/90475 sot.0 dell'11 gennaio 2013 (ex prot. 88/17997); - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202406463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio adottato a seguito della mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione integrativa richiesta, incluso il certificato dell'Autorità di Bacino relativo al livello idrico della zona a rischio idraulico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego della domanda di condono presentata dal loro dante causa e successivamente riqualificata ai sensi della legge n. 724/1994. Hanno dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per errata istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il Comune avesse tardivamente riattivato il procedimento dopo una precedente sentenza del TAR, avesse richiesto la documentazione integrativa in due fasi e avrebbe dovuto chiedere sin dall'inizio il certificato dell'Autorità di Bacino. Hanno inoltre contestato che il mancato deposito del certificato fosse loro imputabile, poiché il documento dipendeva dall'attività di un'altra amministrazione, e hanno lamentato il mancato riscontro alla richiesta di proroga del termine. In secondo luogo, hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sul condono e sui vincoli idrogeologici, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attendere il decorso di 180 giorni dalla richiesta del certificato prima di adottare il diniego. Infine, hanno invocato la violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, anche in relazione al rilascio di un diverso titolo in sanatoria riguardante un abuso ubicato al medesimo indirizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che l'istruttoria sulla riqualificazione della domanda ai sensi della legge n. 724/1994 era iniziata prima della precedente sentenza del TAR e che tale sentenza aveva imposto al Comune di determinarsi, non di attendere l'esito del giudizio. Nel merito, ha ritenuto applicabile l'art. 39 della legge n. 724/1994, che rinvia alla disciplina delle leggi n. 47/1985 e n. 662/1996. In presenza di opere realizzate su area sottoposta a vincolo idrogeologico, grava sul richiedente il compito di acquisire il parere o certificato dell'autorità preposta al vincolo; il Comune non è tenuto ad acquisirlo direttamente. La possibilità di impugnare il silenzio dell'autorità vincolistica dopo 180 giorni non sospende né elimina l'onere del richiedente di produrre la documentazione richiesta nel procedimento di condono. Poiché l'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 collega alla mancata presentazione, entro tre mesi dalla richiesta comunale, dei documenti previsti per legge l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego, il provvedimento comunale è stato ritenuto vincolato e legittimo. Il fatto che la documentazione sia stata richiesta in due momenti non integra un vizio, poiché solo dopo il primo deposito il Comune avrebbe potuto individuare l'ulteriore carenza. I ricorrenti, inoltre, avevano presentato la richiesta all'Autorità di Bacino dopo oltre un mese dalla richiesta comunale, non avevano prodotto neppure gli altri documenti richiesti e, dopo il preavviso di rigetto, non avevano presentato osservazioni, benché il diniego fosse stato adottato oltre tre mesi dopo il preavviso. La doglianza relativa alla disparità di trattamento è stata esclusa perché il diverso procedimento di sanatoria era stato presentato ed esaminato in periodi e secondo discipline differenti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    La disposizione rinvia, per la disciplina del condono, ai Capi IV e V della legge n. 47/1985, salvo le specificazioni e deroghe previste dalla stessa legge n. 724/1994.

  • art. 35 l. 47/1985

    Disciplina il procedimento di sanatoria edilizia, nel quadro normativo richiamato per il condono.

  • art. 32 l. 47/1985, come modificato dall'art. 39 l. 724/1994 e dall'art. 2, commi 43 e 44, l. 662/1996

    Per le opere abusive su immobili vincolati, subordina il rilascio del titolo in sanatoria al parere favorevole dell'amministrazione preposta al vincolo e, per il vincolo idrogeologico, consente al richiedente di reagire al silenzio-rifiuto protratto oltre 180 giorni.

  • art. 2, commi 43 e 44, l. 662/1996

    Rileva sia per la disciplina del parere dell'autorità preposta al vincolo sia per la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto relativo ai vincoli idrogeologici.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994, come modificato dall'art. 2 l. 662/1996

    La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

    La mancata integrazione documentale entro tre mesi determina l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego come effetto vincolato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente al richiedente di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento definitivo; nel caso concreto i ricorrenti non hanno presentato osservazioni dopo il preavviso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su area sottoposta a vincolo idrogeologico, l'onere di acquisire e produrre il parere o la certificazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo grava sul richiedente, non sul Comune procedente, anche quando il documento non sia stato indicato nella prima richiesta di integrazione.
  • La possibilità per il richiedente di impugnare il silenzio dell'autorità preposta al vincolo dopo 180 giorni non esonera dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta nel procedimento di condono e non impedisce al Comune di applicare il termine previsto per l'integrazione documentale.
  • Ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro tre mesi dalla richiesta comunale di integrazione comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del titolo in sanatoria; tale conseguenza ha natura vincolata.
  • La richiesta di integrazione documentale in più fasi non è di per sé illegittima quando la necessità degli ulteriori documenti emerga soltanto dopo l'esame della documentazione depositata in risposta alla prima richiesta.
  • Il confronto con un diverso titolo edilizio in sanatoria non dimostra disparità di trattamento quando i due procedimenti siano stati presentati o definiti in periodi diversi e siano stati assoggettati a discipline normative differenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoEccesso di potere

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