Cassazione Civile, Ordinanza n. 31897/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU emesso per una maggiore imposta relativa agli anni 2011 e 2012, in seguito a una denuncia infedele delle superfici occupate da parte della società contribuente. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del concessionario della riscossione, ritenendo maturata la decadenza del potere di accertamento: per l'annualità 2011 dal 31/12/2015 e per l'annualità 2012 dal 31/12/2016, assumendo come dies a quo la data dell'occupazione degli immobili indicata nell'1/1/2011. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: primo, lamentando la violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per errata individuazione del termine decadenziale, che secondo la sua tesi decorreva dal 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione; secondo, deducendo che, comunque, per l'anno 2012 non vi era decadenza perché l'avviso era stato spedito per la notifica il 22/12/2017, rilevando la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, a nulla ostando la ricezione da parte del contribuente il 2/1/2018.
La decisione
La Corte ha rigettato la censura relativa all'anno d'imposta 2011 e ha accolto quella relativa all'anno 2012. Ha riaffermato l'orientamento secondo cui, in tema di TARSU, se l'occupazione o detenzione è iniziata fin dall'inizio del periodo d'imposta, il termine di denuncia e il correlato termine decadenziale decorrono dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia successivamente, decorrono dal 20 gennaio dell'anno successivo. Applicando tale principio al caso concreto, per il 2011 la decadenza era maturata al momento della notificazione dell'avviso, con conseguente conferma della decisione di merito su tale annualità. Per il 2012, invece, il termine decadenziale sarebbe maturato il 31/12/2017, ma la spedizione dell'avviso in data 22/12/2017 ha impedito la decadenza, operando la scissione soggettiva degli effetti della notificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite, limitatamente all'annualità 2012, e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
La denuncia TARSU va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; il momento iniziale varia a seconda che l'occupazione sia già in corso all'inizio del periodo d'imposta oppure inizi in un momento successivo.
art. 71 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato in combinazione con la disciplina della denuncia TARSU e del potere di accertamento.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione o di omessa/ritardata presentazione della dichiarazione o del versamento.
art. 1, comma 171, L. n. 296 del 2006
Il nuovo termine decadenziale si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 2007 che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino ancora pendenti.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il termine per la denuncia e quello decadenziale per l'accertamento non decorrono sempre dall'anno successivo, ma vanno individuati in relazione concreta al momento di inizio dell'occupazione o detenzione: se questa è già in corso all'inizio del periodo d'imposta, il termine decorre dall'anno corrente; se inizia dopo, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- Per i tributi locali, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, in applicazione dell'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva la spedizione dell'atto per la notifica quando operi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sicché la tardiva ricezione da parte del destinatario non incide se l'invio è avvenuto tempestivamente.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la Corte può dare continuità all'orientamento nettamente prevalente, specie se già consolidato nella giurisprudenza più recente.
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