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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09780/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in appello per condotte di cessione di cocaina svolte nel centro cittadino di Pavia, con attività ritenuta stabile e organizzata, mediante contatti con gli acquirenti via messaggeria istantanea, uso di un’utenza dedicata e consegna rapida della sostanza anche con una bicicletta o autovettura. Con quattro motivi hanno chiesto: 1) la riqualificazione dei fatti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il dato quantitativo fosse minimo e che mezzi, modalità, clientela e assenza di sequestri non giustificassero il diniego; 2) per uno dei due imputati, il riconoscimento del concorso nel fatto lieve, assumendo che il suo contributo fosse meramente agevolatore e di minima importanza, richiamando anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 3) per il solo medesimo imputato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che il suo coinvolgimento fosse limitato nel tempo e riferito a singole cessioni di modesta entità; 4) il mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che i prezzi praticati fossero contenuti e che il danno alla salute pubblica fosse stato sovrastimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che tutte le censure riproponessero questioni di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, tentando una diversa lettura delle prove non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ritenuto immune da vizi la motivazione che aveva escluso l’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando l’organizzazione stabile dello spaccio, le pluralità di cessioni, l’uso di mezzi e canali dedicati e il radicamento nel mercato illecito. Quanto al secondo ricorrente, ha confermato che il suo contributo non era affatto marginale, poiché aveva messo a disposizione il veicolo, accompagnato il coautore, tradotto e redatto messaggi per gli acquirenti e partecipato a trattative sul pagamento, svolgendo un ruolo indispensabile nella condotta comune. Ha quindi confermato anche il diniego dell’art. 131-bis c.p., poiché le modalità reiterate dello spaccio e l’offesa non minima alla salute pubblica escludevano la particolare tenuità. Infine, ha ritenuto corretta la mancata concessione dell’attenuante del lucro tenue, in ragione della non trascurabilità dei profitti e del contesto offensivo della condotta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ai fini della lieve entità non basta il ridotto quantitativo della sostanza; occorre valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze, capacità di azione e inserimento nel mercato illecito.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato per distinguere la fattispecie base dal fatto lieve e per chiarire che lo stesso fatto storico può avere diversa qualificazione per concorrenti diversi in presenza di differenti presupposti.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità è preclusa quando l’offesa al bene giuridico non sia minima; vale anche per il concorrente che abbia dato un contributo ridotto ma in un fatto complessivamente non tenue.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l’attenuante del danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità non è riconoscibile se il lucro ricavato dall’attività delittuosa non è trascurabile e il contesto offensivo evidenzia un danno non tenue.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    è richiamato il principio secondo cui la lieve entità va esclusa quando l’attività di spaccio si inserisce in una gestione organizzata di una piazza di spaccio e presenta reiterazione, pluralità di cessioni e strumenti operativi dedicati.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere riconosciuta se la condotta, pur riferita a singole cessioni di modica quantità, si inserisce in un’attività di spaccio stabilmente organizzata, con pluralità di episodi, mezzi dedicati e radicamento nel mercato illecito.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto non può essere ancorata al solo dato quantitativo della singola cessione, ma richiede una considerazione globale di mezzi, modalità, circostanze e capacità offensiva complessiva della condotta.
  • Nella concorso di persone, un concorrente può rispondere in forma attenuata solo se il suo contributo, valutato nel contesto complessivo del fatto, denoti effettiva lieve entità; non basta che la partecipazione sia temporalmente limitata o apparentemente accessoria.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la condotta, anche se posta in essere da un concorrente con apporto minimo, abbia prodotto un’offesa non minima al bene giuridico tutelato.
  • L’attenuante del lucro di speciale tenuità richiede che il profitto sia realmente modesto; non è riconoscibile quando i profitti siano desunti logicamente da una attività di spaccio reiterata e non trascurabile.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, se la motivazione di merito è coerente, non manifestamente illogica e immune da specifici travisamenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioElemento soggettivoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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