Sentenza n. 773/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Lavoro n. 63/2025, nel giudizio recante n. RG 4114/2024, pubblicata in data 11.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 4.755,12, oltre accessori di legge dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio civile fino al soddisfo. La sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione il 13 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente e ha depositato documentazione attestante l'avvio dell'iter di pagamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere; il ricorrente ha però dichiarato che nulla gli era stato ancora corrisposto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta l'esecuzione. Il giudice ha affermato che la sentenza civile conserva un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di attribuire concretamente al creditore l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere euro 4.755,12, oltre accessori di legge dalla data del 30 novembre 2024 fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché l'avvio dell'iter amministrativo non equivaleva all'effettivo pagamento. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. È stata inoltre applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Le spese sono state compensate in ragione dell'avvio documentato dell'iter di pagamento da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dopo il termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 4, comma 1, d.l. n. 669/1996
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione e può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Nel giudizio di ottemperanza, il mero avvio dell'iter amministrativo finalizzato al pagamento non determina la cessazione della materia del contendere se il credito riconosciuto dal giudicato non è stato effettivamente soddisfatto.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino al pagamento spontaneo o all'esecuzione compiuta dal commissario ad acta.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora si arresta con l'adempimento spontaneo o con quello effettuato dal commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →