Ordinanza n. 672/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio n. prot. -OMISSIS- del 20.11.2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan), e di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o conseguente, ancorché incognito e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, - nonché conseguentemente dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad e per la condanna della stessa (i) a provvedere, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in favore del ricorrente, o (ii)in subordine, a procedere al riesame, provvedendo nuovamente sull'istanza di visto di ingresso per motivi di studio, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, senza poter addurre nuovamente profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico e del rischio migratorio, adottando ogni conseguenziale e opportuno provvedimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato che l'Amministrazione fosse condannata al rilascio del visto entro sette giorni o, in subordine, al riesame dell'istanza entro lo stesso termine, senza reiterare motivazioni concernenti il requisito economico e il rischio migratorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anche in considerazione dell'avvio del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Non ha quindi disposto la sospensione del diniego né ordinato il rilascio del visto o il riesame entro sette giorni, limitandosi a fissare l'udienza pubblica per la decisione di merito del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Tribunale ha dichiarato di ritenere sussistenti la propria giurisdizione e competenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzativa in luogo della sospensione dell'atto impugnato o di un ordine immediato rivolto all'Amministrazione.
- L'avvio di un procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione costituisce un elemento valutabile dal giudice cautelare nel ritenere sufficiente la rapida definizione della controversia nel merito, senza anticipare gli effetti della decisione finale.
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