Sentenza n. 6155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 22153/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sospensione e la successiva revoca dell'abilitazione di esaminatore aeromedico
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR Lazio deducendo: violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, perché la revoca avrebbe considerato anche contestazioni successivamente espunte; violazione del contraddittorio procedimentale, per il breve termine concesso per rispondere alle osservazioni del comitato e per la pretesa introduzione di nuovi documenti o modifiche dell'oggetto delle contestazioni n. 10 e n. 15; irregolare composizione del comitato nella fase di rivalutazione e tardiva nomina dei suoi componenti; incompetenza della direzione centrale ad adottare gli atti di revoca; omesso svolgimento dei controlli da parte dei funzionari accertatori; difetto di istruttoria in relazione ai 21 episodi contestati; sproporzione della revoca; insussistenza dei presupposti della precedente sospensione cautelare. La vicenda riguardava il rilascio, da parte dell'esaminatore, di certificati di idoneità psicofisica a operatori di volo affetti da patologie rilevanti, senza i necessari approfondimenti specialistici, con possibile pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la violazione della prova di resistenza, rilevando che l'appellante non aveva dimostrato che l'espunzione di dieci delle ventuno contestazioni avrebbe condotto ENAC a una diversa decisione, poiché la revoca si fondava sulla valutazione complessiva della gravità e consistenza delle condotte. Ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché tra la nota di contestazione del 13 maggio 2025 e l'audizione del 21 maggio erano intercorsi otto giorni. Quanto alle contestazioni n. 10 e n. 15, ha ritenuto irrilevante l'eventuale mancata comunicazione di un referto medico, essendo stata dimostrata l'impossibilità di una diversa valutazione, e generica la censura relativa alla modifica dell'oggetto della contestazione n. 15. Ha respinto le doglianze sulla composizione e sulla nomina del comitato, in assenza di una specifica disposizione che imponesse la modifica dei componenti o vietasse la nomina il giorno precedente l'audizione. Ha escluso l'incompetenza, poiché il regolamento ENAC del 24 luglio 2019 attribuiva al responsabile del procedimento le sole sanzioni pecuniarie, mentre il regolamento ENAC del 26 settembre 2024 attribuiva alla direzione centrale la competenza sulle revoche. Ha ritenuto generiche e ipotetiche le contestazioni sull'attività dei funzionari accertatori. In materia di discrezionalità tecnica, ha affermato che le valutazioni di ENAC erano sindacabili solo per manifesta illogicità o palese erroneità dei presupposti e che l'appellante si era limitato, per alcuni episodi, a contrapporre proprie valutazioni e, per altri, a formulare contestazioni generiche, senza superare le risultanze istruttorie. La revoca è stata ritenuta proporzionata in ragione dell'esigenza primaria di garantire la sicurezza della navigazione aerea; non è stata dimostrata né la natura punitiva in termini giuridicamente rilevanti né l'esistenza di una base normativa per una revoca necessariamente temporanea. Anche la sospensione è stata ritenuta legittima, perché fondata sugli stessi elementi istruttori della revoca; l'art. 21-quater l. 241/1990 non è stato ritenuto applicabile, riferendosi alla sospensione dell'efficacia di atti amministrativi e non alla sospensione di incarichi o rapporti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 173/2017
Prevede il potere di sorveglianza dell'autorità competente sugli esaminatori aeromedici, compresa la possibilità di limitare, sospendere o revocare l'abilitazione e di irrogare sanzioni in caso di violazione della normativa applicabile.
Regolamento ENAC del 24 luglio 2019
Attribuisce al responsabile del procedimento le sole sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
Regolamento ENAC del 26 settembre 2024
Attribuisce alla direzione centrale la competenza a provvedere sugli atti di revoca dell'abilitazione.
art. 21-quater l. 241/1990
Disciplina la sospensione dell'efficacia di atti amministrativi efficaci e non trova applicazione, secondo la decisione, alla sospensione di un incarico o rapporto amministrativo quale quello dell'esaminatore aeromedico.
Massime di principio
- Quando una sanzione amministrativa si fonda su una valutazione complessiva di plurime condotte, chi la contesta deve fornire prova di resistenza dimostrando che l'espunzione di alcune contestazioni avrebbe potuto determinare un esito diverso; non è sufficiente rilevare la riduzione numerica degli addebiti.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'interessato dispone di un termine concretamente adeguato per controdedurre sulle contestazioni, valutato in rapporto al contenuto degli addebiti e alle circostanze del procedimento; nel caso esaminato, otto giorni sono stati ritenuti sufficienti.
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione in materia di sicurezza della navigazione aerea sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, palese erroneità dei presupposti di fatto o analoghi vizi estrinseci; il giudice non può sostituire alle valutazioni dell'autorità quelle del professionista interessato.
- In assenza di una specifica disposizione normativa, la rinnovazione dell'istruttoria non impone necessariamente la sostituzione dei componenti dell'organo collegiale che aveva già esaminato la vicenda, né è vietata la nomina dei componenti in prossimità dell'audizione.
- La competenza ad adottare una revoca amministrativa deve essere individuata sulla base della disciplina organizzativa applicabile: se il regolamento attribuisce al responsabile del procedimento le sole sanzioni pecuniarie e riserva alla direzione centrale le revoche, queste ultime sono legittimamente adottate dalla direzione centrale.
- La sospensione cautelare di un incarico amministrativo non è assimilabile alla sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo disciplinata dall'art. 21-quater l. 241/1990; inoltre, la non immediatezza rispetto a singoli fatti non rende illegittima la misura quando essa deriva da una valutazione complessiva e ponderata di condotte reiterate rilevanti per la sicurezza pubblica.
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