Sentenza del 30/12/2022 n. 6517 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Impugnabilita' ruolo - Art. 12 comma 4 bis d.P.R. n. 602/2973 - Applicabilita' ai processi pendenti-Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia Cass. SS.UU. n. 26283/2022, hanno deciso che il comma 4‑bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti. In sostanza la novella normativa si estende ai procedimenti in corso, consentendo l'applicazione della nuova disciplina dell'impugnabilità del ruolo anche a giudizi instaurati prima della modifica normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica se la novella introdotta dall'art. 3‑bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215), che ha inserito il comma 4‑bis nell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disciplinante l'impugnabilità del ruolo), debba applicarsi anche ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma. La questione riguarda la retroattività/irretroattività della modifica e la sua natura procedurale o sostanziale.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
La novella che disciplina l'impugnabilità del ruolo è stata ritenuta applicabile ai processi pendenti.
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)
Dispositivo che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973; la Corte ha ritenuto efficace tale disposizione anche nei giudizi pendenti.
Cass. SS.UU. 26283/2022
Pronuncia delle Sezioni Unite che afferma l'applicabilità della modifica normativa ai procedimenti in corso, risolvendo la questione di compatibilità con il principio di irretroattività.
Massime di principio
- Le modifiche di natura procedurale alla disciplina dei rimedi processuali (come regole di impugnazione) possono essere applicate ai procedimenti pendenti, salvo che la norma di conversione preveda diversamente.
- In caso di novazione normativa intervenuta durante il procedimento, va valutata la natura sostanziale o procedurale della norma: se procedurale, la Corte tende a consentirne l'applicazione ai pendenti; se sostanziale, potrebbe essere esclusa la retroattività.
- Sempre verificare la presenza di disposizioni transitorie nella legge di conversione: una clausola transitoria esplicita prevale e definisce l'ambito di applicazione rispetto ai procedimenti pendenti.
- Chi impugna un ruolo formato prima della modifica normativa dovrebbe proporre specifiche deduzioni sulla applicabilità della nuova norma al giudizio in corso e segnalare eventuale giurisprudenza delle SS.UU. (es. Cass. SS.UU. 26283/2022) a supporto della propria tesi.
- Se esiste contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità di una novella normativa, è utile richiamare le decisioni delle Sezioni Unite o proporre questione di massima per uniformare l'interpretazione.
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