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Sentenza

Sentenza n. 1790/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1277/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202504580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1277/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000. L’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente e la data del rilascio. È stata inoltre esaminata l’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio, ritenendo non necessario l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata partecipazione comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il difensore deve essere munito di una procura speciale idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. La procura separata e generica non può beneficiare dell’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, relativo alla procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all’atto, non elimina l’esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia né dimostra, di per sé, la coevità o anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Il Collegio ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura conferita al difensore deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e la specifica controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso alle parti sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario quando il difensore, pur presente o convocato, non partecipi all’udienza o alla camera di consiglio, rinunciando implicitamente al contraddittorio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La deposito telematico della copia informatica della procura separata insieme al ricorso consente di considerarla apposta in calce ai fini della certificazione della sottoscrizione, ma non esonera dalla necessità che la procura individui specificamente la controversia né dimostra da solo la coevità o anteriorità rispetto alla redazione del ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il processo amministrativo richiede, in via generale, il patrocinio di un avvocato; tale esigenza giustifica il rigoroso rispetto dei requisiti della procura speciale.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

    Le disposizioni sulla sanatoria dei vizi della procura non consentono di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile è rimedio eccezionale, riconoscibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 99 c.p.a.

    Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria vincola le sezioni e, nel caso richiamato, impone di considerare necessaria la preesistenza o coevità della procura speciale rispetto al ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una formula generica relativa a una materia o a un diritto non soddisfa tale requisito quando la procura è redatta su foglio separato dal ricorso.
  • La procura redatta su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene valida per il solo collegamento telematico con il ricorso: il deposito congiunto non sostituisce la specifica indicazione della controversia e non dimostra automaticamente che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione o al deposito dell’atto.
  • La mancanza o inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., quando il requisito mancava al momento della proposizione del ricorso.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto per una procura processuale irregolare quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la soluzione più cautelativa.
  • La mancata partecipazione del difensore alla camera di consiglio esclude la necessità dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio, poiché comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzo

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