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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento sintetico, con metodo del cosiddetto redditometro, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, ricostruendo il reddito sulla base delle spese e degli indici di capacità contributiva. Il contribuente aveva contestato gli accertamenti sostenendo, tra l'altro, che dovessero essere considerati i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare, secondo il principio della cosiddetta "famiglia fiscale", anche in presenza di separazione dei beni. La CTR aveva accolto tale impostazione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando motivazione apparente, erronea delimitazione del giudizio tributario e violazione delle regole sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo adeguatamente motivata la sentenza d'appello e non configurabile una decisione meramente rescindente. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che, una volta dimostrata l'esistenza degli indici di spesa previsti dal redditometro, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove della capacità contributiva, mentre spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La CTR aveva valorizzato soltanto il mancato esame della situazione familiare, senza verificare quali ulteriori prove fossero state fornite dal contribuente per superare la presunzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR per la Lombardia, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di legge; error in procedendo e motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

    La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione apparente e alla natura della pronuncia tributaria, ma ha accolto la censura relativa all'omesso esame delle prove contrarie all'accertamento sintetico.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Gli uffici finanziari possono determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.

    Il redditometro consente all'Amministrazione di presumere il reddito dalla presenza di determinati fattori-indice e dalle spese sostenute. Una volta provati tali elementi, l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente.

  • Art. 3 della Legge n. 549 del 1995

    È richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all'accertamento sintetico e alla determinazione presuntiva del reddito.

  • Artt. 215 e 2697 c.c.

    Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione al regime patrimoniale dei coniugi e alla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha comunque ribadito che, nel redditometro, il contribuente deve fornire la prova contraria alla presunzione derivante dagli indici di spesa.

  • D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    Individuano gli indici e i criteri utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito mediante il cosiddetto redditometro.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'Amministrazione ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la prova degli indici di spesa consente all'Amministrazione di presumere l'esistenza di un reddito corrispondente, senza necessità di ulteriori dimostrazioni specifiche.
  • Il contribuente deve contrastare concretamente la presunzione, documentando che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati, disponibilità patrimoniali pregresse, finanziamenti, liberalità o risorse appartenenti ad altri soggetti.
  • La situazione economica del coniuge e del nucleo familiare può essere rilevante per ricostruire la provenienza delle somme impiegate, ma il semplice richiamo alla cosiddetta famiglia fiscale non è sufficiente a neutralizzare l'accertamento.
  • Il regime di separazione dei beni non esclude automaticamente che le risorse del coniuge abbiano contribuito alle spese familiari, ma tale circostanza deve essere collegata a fatti e prove specifiche.
  • Il giudice tributario deve verificare non solo l'esistenza di una possibile diversa fonte della spesa, ma anche le prove concrete offerte dal contribuente sulla reale entità e provenienza delle disponibilità.
  • Quando la sentenza d'appello si limita a indicare un principio astratto, senza esaminare le prove decisive relative alla minore capacità reddituale, può essere cassata per violazione delle regole sull'onere della prova e per omesso esame di fatti controversi.

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