Cassazione Penale, Sentenza n. 37146/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna (1) la nullità dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha disposto il giudizio in sua assenza, sostenendo che prima di dichiararne l'irreperibilità non siano state effettuate ricerche all'estero ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.; e (2) la errata qualificazione giuridica del fatto: avrebbe dovuto essere derubricato dall'art. 497-bis, comma 2 (contraffazione/concorso nella falsificazione) al comma 1 (mero possesso di documento falso), con la conseguenza dell'eventuale difetto di giurisdizione italiana posto che il possesso contestato sarebbe stato accertato in Francia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo procedurale ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 169, comma 4 cod. proc. pen., perché tale norma obbliga a ricerche all'estero solo quando dagli atti risulti che la persona dimora o risiede all'estero; nel caso non vi era indicazione della dimora estera dell'imputato, il quale aveva eletto domicilio in Genova e aveva partecipato ad udienze, perciò il decreto di irreperibilità e la notifica sono risultati validi. Sul merito sostanziale ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 497-bis comma 2: la presenza della fotografia dell'imputato sul documento contraffatto costituisce conferma del suo concorso nella falsificazione; inoltre la giurisdizione italiana è stata ritenuta manifesta in quanto parte delle condotte (e la consegna del documento) si sono realizzate in Italia e i coimputati erano operanti in Italia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato che il possesso di un documento di identificazione falso recante la fotografia del possessore dimostra, di regola, il suo concorso nella formazione del falso e configura l'ipotesi più grave prevista dal comma 2 (contraffazione), anziché la fattispecie meno grave del comma 1 (mero possesso).
art. 169 cod. proc. pen., comma 4
Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali
La norma impone ricerche all'estero soltanto se dagli atti emerge che la persona risiede o dimora all'estero; in assenza di tale indicazione le ricerche all'estero non sono obbligatorie e la declaratoria di irreperibilità è legittima.
art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte d'appello ha escluso l'applicazione di questa aggravante nel bilanciamento delle circostanze, ritenendo equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Sotto il profilo del ricorso per cassazione per 'error in procedendo', la Corte può esaminare anche i fatti e accedere agli atti del fascicolo trasmesso; quindi la mancata allegazione di certi atti al ricorso non impedisce il vaglio quando gli atti sono reperibili nel fascicolo di Corte.
Massime di principio
- La presenza della fotografia del soggetto su un documento d'identità falso è indizio forte del suo concorso nella falsificazione e giustifica, di norma, l'inquadramento nella fattispecie più grave (art. 497-bis, comma 2).
- L'obbligo di effettuare ricerche all'estero ai sensi dell'art. 169, comma 4, sorge solo se dagli atti processuali risulta che l'indagato risiede o dimora all'estero; in assenza di tale dato non è requisito necessario procedere alle ricerche extraterritoriali prima di dichiarare l'irreperibilità.
- La qualificazione del reato e la giurisdizione italiana possono essere mantenute quando parte della condotta (es. la produzione, la consegna o la partecipazione dei falsari) si è realizzata in Italia, anche se il possesso effettivo del documento è stato accertato all'estero.
- Chi deduce vizi di notifica o di partecipazione al primo grado dovrebbe allegare, se possibile, gli atti che comprovano tali circostanze; tuttavia la Corte di cassazione può comunque esaminare la questione se gli atti si trovano nel fascicolo trasmesso.
- La mera circostanza che il documento falso sia stato rinvenuto all'estero non esclude automaticamente la responsabilità per falsificazione in concorso in Italia quando vi sono elementi che collegano la fase di produzione o scambio al territorio nazionale.
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