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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura e il noleggio di sistemi diagnostici, nonché gli atti di valutazione delle offerte e il diniego parziale di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 in favore dell’operatore controinteressato, deducendo la violazione della lex specialis, del principio di autovincolo, della parità di trattamento e degli artt. 1, 36 e 90 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta. La procedura prevedeva l’attribuzione di un massimo di 40 punti per il criterio A.1, relativo a prove pratiche su quattro sonde, e una soglia minima di idoneità di 30 punti, da verificare prima della riparametrazione. La commissione, a causa dell’illeggibilità dei risultati, non aveva valutato due delle quattro sonde per entrambe le concorrenti, assegnando tuttavia i punteggi relativi alle altre due e procedendo alla riparametrazione. La ricorrente ha sostenuto che la prova avrebbe dovuto essere ripetuta, poiché l’illeggibilità non risultava imputabile alle offerte, e che mancava la motivazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e dei relativi coefficienti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la rinnovazione delle prove pratiche e la rideterminazione della graduatoria, nonché, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’erronea attribuzione di soli 3 punti anziché 6 per il criterio B.3, relativo alla fornitura di sonde in misura superiore al minimo richiesto. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la nota endoprocedimentale con cui la commissione aveva riesaminato il criterio B.3.

La decisione

Il ricorso principale è stato accolto. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, ritenendo sufficiente la prospettazione concreta dell’interesse strumentale alla rinnovazione del segmento di gara relativo alle prove pratiche: l’omessa valutazione di due sonde, per un potenziale massimo di 20 punti, poteva ragionevolmente incidere sull’esito della competizione. Nel merito, la stazione appaltante aveva violato la lex specialis e il principio di autovincolo, poiché non aveva eseguito integralmente la prova prevista per tutte le quattro sonde, pur trattandosi di un criterio determinante, collegato anche a una soglia minima di idoneità. La riparametrazione a 40 punti non poteva sostituire la valutazione omessa e costituiva una ricostruzione meramente fittizia dell’esito tecnico. In presenza di risultati illeggibili per cause non imputabili alle concorrenti, la commissione avrebbe dovuto ripetere le prove oppure, se il problema fosse stato imputabile alle sonde, applicare coerentemente la soglia di esclusione; non poteva invece omettere la valutazione e procedere alla riparametrazione. È stato inoltre ravvisato un difetto di motivazione, poiché i verbali non indicavano i giudizi, i coefficienti e le ragioni dell’attribuzione dei punteggi, nonostante la lex specialis imponesse una motivazione adeguata per ciascun commissario. Il Tribunale ha annullato gli atti impugnati e ordinato la rinnovazione delle prove pratiche per tutte le quattro sonde delle due concorrenti rimaste in gara, con nuova attribuzione motivata dei punteggi e rideterminazione della graduatoria. La rinnovazione dovrà essere effettuata da una nuova commissione, in diversa composizione, adottando misure idonee a preservare la segretezza delle offerte economiche già aperte, tra cui l’oscuramento dei dati pubblicati, l’inviolabilità della documentazione economica e dichiarazioni dei nuovi commissari sulla mancata conoscenza delle precedenti risultanze. Il ricorso incidentale è stato accolto: l’offerta della controinteressata comprendeva 20 sonde su 22, pari a circa il 91%, cui spettavano 6 punti anziché 3; tale punteggio dovrà essere ricalcolato nella riedizione del potere. I motivi aggiunti della ricorrente sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una nota endoprocedimentale priva di immediata lesività, non confluita in un provvedimento finale di modifica del punteggio e di conferma dell’aggiudicazione. La domanda di inefficacia del contratto è stata respinta poiché non risultava che il contratto fosse stato stipulato. L’Azienda sanitaria è stata condannata a pagare € 2.500,00, oltre accessori, a ciascuna delle due parti private; le spese sono state compensate tra le parti private e nei rapporti con l’azienda sanitaria non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 119 e 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro è stata respinta perché non risultava stipulato alcun contratto.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in collegamento con i principi che governano l’affidamento e la valutazione delle offerte.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento conferma l’obbligo della stazione appaltante di rispettare le regole autoimposte nella lex specialis.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata tra quelle la cui violazione è stata dedotta con riferimento alla procedura di gara.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata tra quelle la cui violazione è stata dedotta con riferimento alla procedura di gara.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto violato per la mancata indicazione dei giudizi e dei coefficienti attribuiti dai commissari.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico della stazione appaltante nei confronti delle parti private risultate vittoriose nei rispettivi ricorsi.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento della condanna alle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la stazione appaltante è vincolata alle regole che ha previamente stabilito nella lex specialis; l’omessa applicazione di un segmento valutativo previsto dal bando, soprattutto se collegato a una soglia minima di idoneità e a una quota significativa del punteggio tecnico, altera il confronto concorrenziale e rende illegittima l’aggiudicazione.
  • Quando una prova pratica prevista dalla lex specialis non produce risultati leggibili per cause non imputabili ai concorrenti, la commissione non può sostituire la valutazione omessa con una riparametrazione dei punteggi residui. Deve ripetere la prova oppure adottare la conseguenza prevista dalla lex specialis se l’esito negativo sia imputabile all’offerta.
  • Se la lex specialis impone ai commissari di motivare adeguatamente i coefficienti e i punteggi, il solo voto numerico non è sufficiente: devono essere esplicitati i giudizi, i coefficienti e le ragioni che collegano la valutazione analitica al punteggio complessivo.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione di atti di gara, è sufficiente dimostrare un interesse strumentale concreto e plausibile alla rinnovazione totale o parziale della procedura, anche mediante una proiezione necessariamente prognostica quando l’illegittimità denunciata riguarda valutazioni non effettuate.
  • L’apertura delle offerte economiche non impedisce in assoluto la rinnovazione parziale della valutazione tecnica. Il giudice può disporre la riedizione del segmento viziato da parte di una nuova commissione, purché siano adottate misure concrete per preservare la segretezza delle offerte economiche e l’indipendenza del nuovo giudizio.
  • Un atto della commissione privo di immediata lesività, che non sia confluito in un provvedimento finale di modifica della graduatoria o dell’aggiudicazione, non è autonomamente impugnabile con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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