Cassazione Civile, Ordinanza n. 25758/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori IRPEG e ILOR relative all’anno 2002, fondato sulla ritenuta errata imputazione temporale di componenti negative del reddito. La società, dopo aver definito la pretesa con accertamento con adesione e aver pagato le somme dovute in forma rateale, ha presentato un’istanza di rimborso sostenendo che le maggiori imposte versate non potevano essere recuperate nelle dichiarazioni degli anni 2003 e 2004 per il decorso dei termini di rettifica. L’Amministrazione ha respinto la domanda come tardiva. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe riconosciuto la doppia imposizione ma non si sarebbe pronunciata sul motivo d’appello relativo alla violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 163 d.P.R. 917/1986, sostenendo che il rimborso avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo e che non sarebbe stato correttamente individuato il dies a quo per il termine di decadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente deciso sul punto, affermando espressamente la tardività dell’istanza di rimborso per violazione del termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. Ha rigettato anche il secondo motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge, e ha affermato che, quando il diritto al rimborso sorge non originariamente ma solo dopo il pagamento effettuato in esecuzione di un accertamento con adesione, si applica il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, non l’art. 38 d.P.R. 602/1973. Nel caso concreto il termine decorreva dal versamento della prima rata, avvenuto il 6 aprile 2009, sicché l’istanza presentata il 4 luglio 2012 era tardiva. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la CTR si era espressamente pronunciata sulla tardività dell’istanza di rimborso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per un vizio processuale, ma la Corte ha rilevato l’incongruenza della formulazione e ha comunque esaminato il motivo come deduzione di error in procedendo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Applicabile solo ai versamenti non dovuti fin dall’origine; non si applica quando il diritto al rimborso nasce successivamente al pagamento.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo; la Corte non lo assume come fondamento dell’accoglimento della domanda di rimborso.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione residuale e di chiusura del sistema per i rimborsi quando il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento; l’istanza va proposta entro due anni dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 218/1997
La definizione con accertamento con adesione si perfeziona con il versamento dovuto o con il pagamento della prima rata; tale momento segna il perfezionamento della definizione e quindi il momento rilevante per il sorgere della situazione giuridica.
art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. n. 218/1997
Il pagamento della prima rata e l’eventuale garanzia sono presupposti essenziali per l’efficacia della definizione con adesione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio/contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema dei rimborsi tributari, l’art. 38 d.P.R. 602/1973 opera solo quando il pagamento è originariamente indebito; se invece il diritto alla restituzione nasce dopo il versamento, trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- Quando il pagamento derivi da una definizione con accertamento con adesione, il dies a quo per il rimborso coincide con il momento in cui la definizione si perfeziona mediante il versamento della prima rata (o del dovuto), perché da quel momento la pretesa tributaria si consolida.
- In presenza di una censura per omessa pronuncia, il vizio non sussiste se il giudice di merito ha espresso, anche sinteticamente, una statuizione sul punto controverso.
- Nell’accertamento del termine di decadenza per il rimborso, in caso di pagamento rateale, la decorrenza va collegata a ciascun pagamento rilevante e non alla data dell’ultima rata, quando il diritto alla restituzione sia sorto in relazione alla definizione perfezionata.
- Le censure di ricorso vanno riqualificate in base al contenuto sostanziale della doglianza e non alla sola rubrica formale del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25659/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25668/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25669/2023 del 04/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →