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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35826/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via analitico-induttiva un maggior reddito ai fini Irpef, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2006, ritenendo inattendibile la contabilità della contribuente per la carenza del dettaglio delle rimanenze. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'Erario. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: (1) violazione dell'art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993; (2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.; (3) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972; (4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992; (5) omesso esame di fatti decisivi oggetto di contestazione. Successivamente la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere definito agevolmente la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, con riferimento alla cartella esattoriale emessa in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, e chiedeva l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della espressa rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, considerato che l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva, e ha precisato che non vi era luogo a dare atto dei presupposti per il doppio contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in tema di scritture contabili e accertamento tributario.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo contestato dalla ricorrente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma sull'accertamento ai fini IVA contestata nei motivi di ricorso.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 conv. in l. n. 427 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore parametro normativo dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato come fondamento dei diversi motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato quale base della definizione agevolata della pretesa tributaria che ha determinato la rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Esclusa la sua applicabilità in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, con declaratoria che assorbe l'esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si provvede sulle spese quando la controparte non abbia svolto attività difensiva.
  • L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
  • Quando il ricorrente alleghi l'avvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e rinunci al ricorso, la Corte prende atto della rinuncia senza pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Le norme invocate nei motivi di ricorso restano non esaminate nel merito se il processo si estingue per rinuncia prima della decisione

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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