Cassazione Penale, Sentenza n. 43102/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termoli (29/11/2021) che aveva assolto l'imputato dall'imputazione ex art. 14, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998. Questione centrale: se l'impugnazione della parte pubblica fosse tempestiva. La Procura sostiene che l'impugnazione, inviata a mezzo raccomandata entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'estratto della sentenza (notificata via SICP il 14/01/2022), debba considerarsi proposta nella data di spedizione ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p.p., e dunque tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica della sentenza era avvenuta il 14/01/2022 tramite il Sistema Informativo della Cognizione Penale e che l'atto di appello era stato inviato per raccomandata in data 14/02/2022 (termine finale). Applicando l'art. 583, comma 2, c.p.p., ha stabilito che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata anche se il plico è stato ricevuto dall'ufficio destinatario il giorno successivo (15/02/2022). Ne è conseguita la tempestività dell'impugnazione; la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Larino.
Norme richiamate
art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata; la Corte ha applicato questa norma per ritenere tempestivo l'appello inviato il giorno ultimo del termine anche se ricevuto il giorno successivo.
art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma su cui si basava l'ordinanza impugnata per dichiarare l'appello inammissibile per tardività; la Cassazione ha ritenuto superata l'accertamento di tardività alla luce dell'art. 583, comma 2.
art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso per delineare il quadro dei termini e delle ipotesi di impugnazione della parte pubblica; la Corte ha considerato il combinato disposto con l'art. 172, comma 3, ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato insieme alle norme sul termine per sostenere che il termine della Pubblica Procura decorreva dalla comunicazione dell'estratto di sentenza; la Corte ha ritenuto coerente il calcolo del termine a partire dalla notifica via SICP.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme pertinenti all'impugnazione e ai mezzi di impugnazione in sede di ricorso per cassazione; utilizzato quale riferimento procedurale nel motivare la censura di violazione di legge processuale.
art. 14, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale relativa alla fattispecie da cui trae origine il procedimento: il giudizio di merito aveva assolto l'imputato da tale imputazione; la decisione sulla tempestività dell'appello riguarda l'ammissibilità dell'impugnazione di quella sentenza.
Massime di principio
- La data di spedizione della raccomandata (atto notificatorio dell'impugnazione) vale come data di proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p.p.; quindi, se la raccomandata è spedita entro il termine, l'impugnazione è tempestiva anche se il destinatario la riceve il giorno successivo.
- Il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla comunicazione/notifica dell'estratto della sentenza (anche tramite sistemi informatici come il SICP); è essenziale provare la data di notificazione per calcolare correttamente il termine.
- Quando la parte pubblica invia l'atto entro l'ultimo giorno utile mediante mezzo che abbia prova della data di spedizione (es. raccomandata), il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per tardività senza tener conto dell'art. 583, comma 2.
- In caso di contestazione della tempestività, allegare e conservare la prova della ricezione della notifica (es. attestazione SICP) e la ricevuta di spedizione è cruciale per ottenere l'accoglimento in sede di impugnazione o ricorso per cassazione.
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta un appello della Procura per presunta tardività nonostante prova documentale della spedizione entro termine, è possibile ottenere l'annullamento dell'ordinanza in Cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
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