Ordinanza n. 75/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2025, successivamente notificato, con il quale la Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo ha disposto il diniego dell'istanza depositata in data 18.06.2024, con la quale è stato chiesto il "riesame del provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente" dell'11.06.2003; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- del 30.06.2025 della Questura di Salerno, richiamata nel provvedimento sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 01.07.2025 del Commissariato di P.S. Distaccato di -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a); d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di riesame del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio del 19 novembre 2025 con cui è stata respinta l'istanza di riesame, presentata il 18 giugno 2024, del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato l'11 giugno 2003. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli atti istruttori della Questura di Salerno e del Commissariato di pubblica sicurezza richiamati nel decreto prefettizio, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Nel bilanciamento tra l'interesse del ricorrente alla detenzione delle armi e le esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza, il primo è stato ritenuto recessivo rispetto alle seconde. L'ordinanza non anticipa una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito né sull'annullamento degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'interesse alla detenzione di armi è recessivo, nel bilanciamento degli interessi, rispetto alle esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non sia ravvisabile un periculum in mora concreto, anche se è ancora pendente la decisione sul merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.
- Il giudice cautelare può compensare le spese della fase quando ravvisi giusti motivi, senza che ciò implichi una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
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