Ordinanza n. 2368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che ha deciso sulla legittimità e sugli effetti dell’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile interessato da abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. La controversia riguarda l’estensione dell’acquisizione al patrimonio comunale: se riferita all’intero immobile oppure limitata alla sola parte interessata dagli abusi edilizi oggetto dell’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita. Il Comune ha sostenuto di avere successivamente circoscritto l’acquisizione alla parte del cespite interessata dagli abusi, mediante ordinanza n. 43 del 2 febbraio 2026. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone ulteriori specifici motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata per mancanza del necessario periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto preferibile impedire, nelle more del giudizio di appello, che l’acquisizione producesse effetti sull’intero immobile, considerato che la questione devoluta riguarda proprio l’estensione dell’acquisizione e che il Comune afferma di averla già limitata alla parte abusiva. Il Collegio ha quindi negato la misura cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e ha compensato le spese della fase cautelare, in ragione delle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dall’accertata commissione dell’abuso e dall’inottemperanza del privato all’ordine di demolizione, restando da verificare gli effetti dell’acquisizione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata
La sospensione cautelare in appello presuppone la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato escluso all’esito del bilanciamento degli interessi.
ordinanza di demolizione n. 2 del 2015
ordinanza di demolizione n. 2 del 2015, rimasta inottemperata
L’ordine di demolizione costituisce il presupposto fattuale della vicenda di acquisizione, ma il testo non contiene una compiuta interpretazione della disciplina sostanziale applicabile.
ordinanza comunale n. 43 del 2 febbraio 2026
il Comune sostiene di avere, con ordinanza n. 43 del 2 febbraio 2026, circoscritto l’acquisizione alla sola parte del cespite interessata dagli abusi
L’atto è valorizzato ai fini del bilanciamento cautelare, quale elemento che rende non necessario consentire provvisoriamente l’acquisizione dell’intero immobile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare dell’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando non risulti il periculum in mora, anche mediante un bilanciamento degli interessi contrapposti nelle more della decisione di merito.
- Quando il giudizio riguarda l’estensione dell’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione, è cautelarmente preferibile evitare che l’acquisizione produca effetti sull’intero immobile se il Comune stesso dichiara di averla limitata alla sola parte interessata dagli abusi.
- La presenza di un abuso edilizio e dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non determina automaticamente l’accoglimento della domanda cautelare dell’amministrazione: resta necessario verificare, in concreto, l’estensione degli effetti acquisitivi e la sussistenza del periculum in mora.
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