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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24131/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una ex dipendente per il pagamento di retribuzioni asseritamente non corrisposte nel periodo compreso tra la sospensione cautelare dal servizio e la reintegra, successivamente intervenuta in esecuzione di una pronuncia che aveva dichiarato nullo il licenziamento. La Fondazione proponeva opposizione sostenendo che la successiva sentenza, resa in sede di rinvio, avesse definitivamente accertato la legittimità del licenziamento con effetto retroattivo, facendo venir meno il titolo di tutte le somme pretese e imponendo anche la restituzione di quanto pagato. Il Tribunale respingeva l’opposizione. In appello la Corte territoriale riteneva dovute le retribuzioni per il periodo di sospensione, detraendo solo quanto già ricevuto in transazione, e negava la ripetizione delle somme pagate come indennità alimentare, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando comunque la Fondazione al pagamento di una somma netta. La Fondazione ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., sostenendo che la declaratoria definitiva di legittimità del licenziamento travolgeva la precedente decisione sulla illegittimità della sospensione e ogni conseguenza economica collegata; 2) violazione dell’art. 2126 c.c., perché la lavoratrice non aveva svolto attività lavorativa nel periodo considerato, sicché non potevano spettarle retribuzioni; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 156, comma 2, c.p.c.; 4) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., poiché il fondamento della decisione sarebbe risultato incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, affermando che l’effetto espansivo esterno dell’art. 336, comma 2, c.p.c. non travolge gli atti di autonoma gestione del rapporto lavorativo effettivamente ricostituito in esecuzione dell’ordine di reintegra, né esclude il diritto alle retribuzioni quando la mancata prestazione sia imputabile al datore di lavoro per una sospensione poi dichiarata illegittima. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza di appello era affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e da motivazione apparente, poiché non era possibile ricostruire il percorso logico che aveva portato alla condanna della Fondazione per Euro 25.278,00, importo non coerente con le premesse della stessa motivazione e con i dati di causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    l’effetto espansivo esterno della riforma opera sulle conseguenze direttamente dipendenti dalla sentenza riformata, ma non cancella gli atti di autonoma gestione del rapporto di lavoro effettivamente ripristinato

  • art. 2126 c.c.

    si applica per salvaguardare il trattamento economico quando il rapporto sia stato concretamente riattivato e la mancata prestazione dipenda da condotte datoriali illegittime

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare nullità della sentenza per vizi della motivazione in relazione a contrasti strutturali della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    è evocato quale parametro della nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato in relazione al requisito della motivazione percepibile della sentenza

  • art. 18 St. lav.

    le somme corrisposte in esecuzione dell’ordine di reintegra hanno natura risarcitoria se collegate all’illegittimità del licenziamento; sono ripetibili se la sentenza che ha accertato l’illegittimità viene riformata, salvo il caso di effettiva ripresa dell’attività lavorativa

  • L. n. 92/2012

    viene richiamata per la disciplina Fornero che qualifica in termini risarcitori l’indennità dovuta fino alla reintegra, con detrazione dell’aliunde perceptum

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di rapporto concretamente ricostituito, sorgono i reciproci diritti e obblighi del rapporto di lavoro

Massime di principio

  • L’effetto espansivo esterno della riforma di una sentenza ex art. 336, comma 2, c.p.c. opera sulle conseguenze che dipendono direttamente dalla pronuncia riformata, ma non travolge gli atti di gestione successivamente compiuti sulla base di un diverso e autonomo titolo giuridico, quando il rapporto di lavoro sia stato di fatto ricostituito.
  • Nel rapporto di lavoro temporaneamente reintegrato in esecuzione di un ordine giudiziale, la successiva riforma della sentenza che aveva disposto la reintegra non elimina automaticamente ogni effetto economico del periodo intermedio se il datore ha esercitato i propri poteri organizzativi e direttivi e la mancata prestazione è dipesa da una condotta datoriale autonoma e illegittima.
  • Le somme corrisposte in esecuzione di una decisione che riconosca l’illegittimità del licenziamento sono in linea generale ripetibili quando tale decisione venga riformata, ma tale regola non si applica indistintamente alle ipotesi in cui il rapporto abbia avuto un’effettiva ripresa funzionale e la prestazione sia stata impedita da un comportamento illecito del datore di lavoro.
  • Una sentenza è nulla quando presenta un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo o una motivazione solo apparente, cioè tale da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la concreta giustificazione della condanna.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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