Cassazione Penale, Ordinanza n. 27773/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al diniego delle attenuanti generiche, della pena sostitutiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Bologna del 12/09/2025. Il ricorso era limitato a un unico motivo: dedotta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di una pena sostitutiva della pena detentiva, nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse valorizzato elementi favorevoli a lui asseritamente emergenti dagli atti, inclusa la dedotta dipendenza da mezzi tecnologici. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice richiama gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla mancanza di riscontri sulla dedotta dipendenza e ai numerosissimi precedenti penali, anche specifici. Quanto alle pene sostitutive, la Corte ha ribadito che il giudice di merito esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p. e che, se la prognosi negativa è adeguatamente motivata, la decisione non è sindacabile in cassazione. Infine, in punto di dosimetria della pena, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente una motivazione sintetica, come il riferimento a una pena 'congrua' o 'equa', salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media ed esiga una motivazione più analitica; nella specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
È il parametro che vincola la discrezionalità del giudice nella valutazione per la concessione delle pene sostitutive e nella graduazione della pena.
Concorre, insieme all'art. 133 c.p., a orientare la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Le modifiche introdotte non escludono che, in materia di pene sostitutive brevi, il giudice resti vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa o desumibile dagli atti.
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice conserva un potere discrezionale, ma questo deve essere esercitato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la prognosi sfavorevole è adeguatamente motivata, la scelta non è sindacabile in cassazione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere sintetica; espressioni come 'pena congrua' o 'pena equa' sono sufficienti, salvo che la pena irrogata si discosti in modo rilevante dalla misura media ed esiga una motivazione più dettagliata.
- I precedenti penali, specie se numerosi e specifici, possono costituire elemento negativo idoneo a giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche sia il giudizio prognostico sfavorevole sulla concessione di una pena sostitutiva.
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