Regolamento (UE) 2021/1424
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione del 31 agosto 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 l’autorizzazione come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, dopo verifica della sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA e impone specifiche condizioni d’uso, incluse misure di protezione per gli utilizzatori. A seguito del rinnovo, il precedente regolamento (UE) n. 998/2010 viene abrogato.
Rinnova l’autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e abroga il regolamento (UE) n. 998/2010.
Ambito di applicazione
Si applica al preparato di Enterococcus faecium DSM 7134, titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG, utilizzato come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. L’autorizzazione rinnovata riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le condizioni d’impiego e le misure di protezione indicate nell’allegato.
Rinnovo dell’autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione rinnova l’autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il rinnovo deriva da una domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. La valutazione ha confermato che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Nel parere del 27 gennaio 2021, l’EFSA ha concluso che il richiedente aveva fornito prove sufficienti circa il rispetto dei requisiti di autorizzazione. L’additivo è stato ritenuto privo di incidenza negativa su salute degli animali, sicurezza dei consumatori e ambiente. È stata però evidenziata una possibile sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie; per questo la Commissione ha ritenuto necessario prevedere adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda il preparato identificato nell’allegato con il numero 4b1841, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è Lactosan GmbH & Co. KG. L’additivo è destinato ai polli da ingrasso.
Composizione, caratteristiche e metodo di analisi
L’allegato descrive il prodotto come preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 in due forme commerciali: polvere e granuli microincapsulati, entrambe con tenore minimo pari a 1 x 10^10 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Enterococcus faecium DSM 7134. Ai fini del controllo ufficiale, il conteggio avviene con metodo di semina per spatolamento su bile esculin azide agar (EN 15788), mentre l’identificazione è effettuata mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Condizioni di impiego e obblighi per gli operatori
Per l’uso dell’additivo e delle premiscele, le istruzioni devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il regolamento consente l’impiego del prodotto in mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, tra cui cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio, diclazuril, decochinato, bromidrato di alofuginone, monensin sodico e lasalocid A sodico.
Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e della pelle.
Dosaggio e durata dell’autorizzazione
Per i polli da ingrasso è previsto un tenore minimo pari a 5 x 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 21 settembre 2031.
Abrogazione del precedente regolamento e entrata in vigore
Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento (UE) n. 998/2010, che costituiva il precedente titolo autorizzatorio per lo stesso additivo. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni riportate nell’allegato.
Presupposti scientifici e valutazione EFSA
La Commissione richiama la domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il relativo fascicolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2. Nel parere del 27 gennaio 2021 l’EFSA ha concluso che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione, non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, ma può essere sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie.
Condizioni di impiego e misure di protezione
Nell’allegato è previsto che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sono consentite formulazioni contenenti specifici coccidiostatici autorizzati. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.
Caratteristiche tecniche, dosi e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 4b1841. La composizione è un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 in forma di polvere o granuli microincapsulati, entrambi con tenore minimo di 1 x 10^10 CFU/g di additivo. Per i polli da ingrasso il tenore minimo indicato è 5 x 10^8 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Il metodo di conteggio è la semina per spatolamento su bile esculin azide agar (EN 15788) e l’identificazione avviene mediante PFGE.
Durata dell’autorizzazione e abrogazione del precedente regime
Il periodo di autorizzazione termina il 21 settembre 2031. L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 998/2010, che aveva originariamente autorizzato l’additivo per dieci anni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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