Regolamento (UE) 2021/1928
Regolamento delegato (UE) 2021/1928 della Commissione del 31 agosto 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l’Argentina e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime dei contingenti tariffari previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/760 in seguito all’accordo UE-Argentina sulle concessioni tariffarie, collegato al recesso del Regno Unito dall’UE. Vengono soppressi e riscritti alcuni paragrafi dell’articolo 9 per recepire il nuovo metodo di gestione di taluni contingenti, compresi quelli relativi all’aglio e al pollame. Sono inoltre corrette le disposizioni transitorie per allinearle alla data di applicazione del regolamento e per precisare i criteri di calcolo del quantitativo di riferimento.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/760 sulla gestione di taluni contingenti tariffari agricoli, in particolare per prodotti originari dell’Argentina, e correzione delle disposizioni transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione e dei relativi titoli nel settore agricolo disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/760, con effetti specifici su alcuni contingenti relativi all’aglio e al pollame e sui quantitativi di riferimento degli operatori. Riguarda le autorità emittenti e gli operatori economici che presentano domande di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari indicati, con particolare riferimento ai numeri d’ordine 09.4104, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4288, 09.4289, 09.4290, 09.4410, 09.4411 e 09.4412. Le nuove regole si applicano nell’Unione europea; alcune disposizioni hanno applicazione differita dall’inizio dei primi periodi contingentali interessati.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/760 per taluni contingenti tariffari con l’Argentina
Il regolamento delegato (UE) 2021/1928 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/760 per adeguare la disciplina dei contingenti tariffari agricoli agli effetti dell’accordo UE-Argentina concluso con decisione (UE) 2021/1213, adottato a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. L’intervento riguarda sia modifiche sostanziali nella gestione di alcuni contingenti, sia rettifiche tecniche delle disposizioni transitorie, al fine di evitare perturbazioni dei flussi commerciali e garantire continuità applicativa.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento 2020/760 disciplina le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli e, per quanto riguarda le cauzioni, si coordina con il regolamento (UE) n. 1306/2013. Il nuovo regolamento prende atto del fatto che l’accordo con l’Argentina modifica le concessioni per taluni contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE e rende necessario aggiornare il sistema di gestione per alcuni prodotti, in particolare aglio e pollame.
Modifiche alla disciplina dei contingenti tariffari
Per l’aglio originario dell’Argentina viene superato il precedente sistema basato su importatori tradizionali e nuovi, sostituito dal metodo dell’esame simultaneo, al quale non si applica il requisito del quantitativo di riferimento. Per conseguenza, viene soppresso l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
Per il pollame, l’accordo prevede la scissione dei contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412 e l’attribuzione di parte dei relativi quantitativi a due nuovi contingenti tariffari originari dell’Argentina, identificati dai numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290. L’articolo 9, paragrafi 6 e 7, viene quindi riscritto per includere tali nuovi contingenti nel sistema di calcolo e ripartizione del quantitativo di riferimento.
Quantitativo di riferimento e presentazione delle domande
La nuova formulazione dell’articolo 9, paragrafo 6, precisa che, in deroga alla regola generale, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano nei gruppi di contingenti elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. I gruppi interessati comprendono:
- 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290;
- 09.4214, 09.4215 e 09.4216;
- 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289.
L’articolo 9, paragrafo 7, stabilisce che, per i contingenti dei gruppi indicati, il quantitativo totale delle domande di titoli presentate nel periodo contingentale non può superare il quantitativo di riferimento totale del richiedente. Quest’ultimo può scegliere come distribuire tale quantitativo tra i contingenti per i quali presenta domanda. La medesima logica si applica anche agli altri gruppi di contingenti richiamati dal paragrafo 7.
Disposizioni transitorie
Il regolamento corregge e sostituisce l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/760. Nei primi due periodi contingentali cui il regolamento si applica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità emittente può determinare il quantitativo di riferimento secondo i regolamenti abrogati richiamati dall’articolo 25.
Inoltre, se nel corso di uno o di entrambi i periodi contingentali precedenti al primo periodo di applicazione un contingente soggetto al requisito del quantitativo di riferimento non è stato interamente utilizzato, gli operatori possono optare per due criteri alternativi:
- il calcolo del quantitativo di riferimento secondo l’articolo 9, paragrafo 1;
- il calcolo sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.
Viene anche rettificato il considerando 18, per chiarire che gli atti abrogati continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e per allineare il testo alla clausola transitoria di applicazione nei primi due periodi contingentali.
Regime transitorio specifico per il contingente 09.4104
L’articolo 2 del regolamento stabilisce espressamente che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 continua ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario n. 09.4104. Ciò vale fino all’inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario n. 09.4288, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica però solo dall’inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari n. 09.4289 e 09.4290, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei contingenti tariffari per l’Argentina
Rettifica la gestione di alcuni contingenti tariffari alla luce dell’accordo UE-Argentina concluso con decisione (UE) 2021/1213. In particolare, per l’aglio originario dell’Argentina si passa dal sistema basato su importatori tradizionali e nuovi al metodo dell’esame simultaneo, con soppressione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
Scissione di contingenti per il pollame
I contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412 vengono scissi e parte dei quantitativi è attribuita a due nuovi contingenti tariffari per prodotti originari dell’Argentina, numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290. Di conseguenza, l’articolo 9, paragrafi 6 e 7, è aggiornato per includere i nuovi riferimenti.
Calcolo del quantitativo di riferimento
L’articolo 9, paragrafo 6, prevede che, in deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento sia calcolato cumulando i quantitativi immessi in libera pratica nell’Unione per gruppi di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. L’articolo 9, paragrafo 7, stabilisce che, per i gruppi di contingenti indicati, il quantitativo totale delle domande presentate non può superare il quantitativo di riferimento totale del richiedente, che può essere ripartito liberamente tra i contingenti interessati.
Disposizioni transitorie sul quantitativo di riferimento
L’articolo 26 è sostituito per consentire, nei primi due periodi contingentali cui il regolamento si applica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, che l’autorità emittente stabilisca il quantitativo di riferimento secondo i regolamenti abrogati richiamati dall’articolo 25. Se uno o entrambi i periodi contingentali precedenti al primo periodo di applicazione non sono stati interamente utilizzati, gli operatori possono scegliere di determinare il quantitativo di riferimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, oppure sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente è stato interamente utilizzato.
Rettifica del considerando transitorio
Il considerando 18 del regolamento delegato (UE) 2020/760 è sostituito per chiarire che gli atti abrogati continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati prima dell’entrata in vigore del regolamento e che il quantitativo di riferimento può essere stabilito secondo gli atti abrogati durante i primi due periodi contingentali cui si applica il regolamento.
Regime transitorio per il contingente 09.4104
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 continua ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario n. 09.4104, fino all’avvio del primo periodo contingentale del contingente n. 09.4288, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica dall’inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari n. 09.4289 e 09.4290, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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