Regolamento (UE) 2021/1426
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione del 31 agosto 2021 relativo all’autorizzazione della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp.z.o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, una specifica proteasi serinica come additivo zootecnico per polli da ingrasso. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA quanto a sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto, con l’indicazione di misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi di irritazione e sensibilizzazione. Sono fissate condizioni d’uso, requisiti di etichettatura/istruzioni e un termine di scadenza dell’autorizzazione al 21 settembre 2031.
Autorizzazione dell’uso della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento specifico all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di proteasi serinica prodotto da Bacillus licheniformis (DSM 19670) nei mangimi per polli da ingrasso. L’autorizzazione riguarda il titolare DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., ed è limitata alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato. Sono previste prescrizioni per la tutela degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione autorizza, nell’Unione, una proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 gennaio 2021, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e rileva che la domanda di autorizzazione era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La valutazione ha concluso che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 risultano soddisfatte, e che l’additivo è efficace nei polli da ingrasso. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Oggetto dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un preparato di proteasi serinica (EC 3.4.21.-) prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670), titolare DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Il prodotto è classificato come "additivo zootecnico" nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione" ed è destinato ai mangimi per polli da ingrasso.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato indica che il preparato può essere commercializzato in forma solida e liquida, con un’attività minima di 75 000 PROT/g. Il tenore minimo garantito nel mangime completo con umidità al 12% è pari a 15 000 PROT/kg. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’EFSA ha qualificato l’additivo come irritante per la pelle, potenziale sensibilizzante cutaneo e sensibilizzante delle vie respiratorie. Per tale motivo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione di occhi, pelle e vie respiratorie.
Metodo di analisi e controlli
Per la quantificazione dell’attività della proteasi serinica sono previsti metodi di analisi applicabili all’additivo, alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi. Il metodo indicato è di tipo colorimetrico e si basa sulla reazione enzimatica della proteasi serinica sul substrato Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA. L’allegato richiama anche la definizione di 1 PROT come quantità di enzima capace di liberare 1 μmol di p-nitroanilina al minuto in condizioni standard di pH e temperatura.
Durata, entrata in vigore e efficacia territoriale
Il periodo di autorizzazione termina il 21 settembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie destinataria
L’additivo autorizzato è la proteasi serinica (EC 3.4.21.-) prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670), del titolare DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.; l’uso è previsto per i polli da ingrasso.
Dosaggio e caratteristiche del preparato
L’allegato indica un’attività minima del preparato pari a 75 000 PROT/g e un tenore minimo di 15 000 PROT per kg di mangime completo con umidità al 12%. Il preparato può essere in forma solida e liquida.
Condizioni di uso e tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.
Metodo di analisi
Per la quantificazione dell’attività della proteasi serinica nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi è previsto un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su substrato Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 21 settembre 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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