Regolamento (UE) 2021/1420
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dispone detrazioni dai contingenti di pesca 2021 per alcuni stock, in ragione dei superamenti verificatisi nel 2020. In taluni casi si tiene conto anche di detrazioni pregresse non integralmente applicate e di regole specifiche per il calcolo dei fattori moltiplicatori. L’allegato individua per ciascuno Stato membro e stock il quantitativo da detrarre nel 2021. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Detrazione, per il 2021, dai contingenti di pesca di alcuni Stati membri a causa dei superamenti di contingenti/quote registrati nel 2020 e, per taluni casi, del recupero di detrazioni pregresse non ancora integralmente applicate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli stock ittici elencati nell’allegato del regolamento, limitatamente ai contingenti di pesca fissati per il 2021 dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92. Riguarda i casi in cui, nel 2020, siano stati superati i contingenti assegnati o, per alcuni stock, siano rimasti quantitativi di detrazione da applicare da anni precedenti. Il regolamento opera nel quadro del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per la Spagna. Non si prendono in considerazione superamenti inferiori a una tonnellata.
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 a seguito di superamenti nel 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione attua il meccanismo di recupero dei superamenti di contingente previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il provvedimento interviene perché alcuni Stati membri hanno ecceduto i contingenti assegnati per il 2020 e, in alcuni casi, permangono detrazioni residue di anni precedenti che devono essere compensate sui contingenti 2021.
Base normativa e logica del meccanismo
La Commissione richiama i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca che hanno fissato i contingenti per il 2020 e per il 2021. In base all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando uno Stato membro supera il contingente assegnato, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri; ai sensi dei paragrafi 2 e 3, tali detrazioni possono essere ripartite su uno o più anni applicando i fattori moltiplicatori previsti.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
Il regolamento riguarda esclusivamente gli stock ittici e gli Stati membri indicati nell’allegato. Le riduzioni si applicano ai contingenti fissati per il 2021 dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92, e operano anche rispetto a quantitativi residui non ancora recuperati da anni precedenti. Il testo chiarisce inoltre che le detrazioni si applicano fatte salve quelle già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per la Spagna.
Criteri di calcolo e fattori moltiplicatori
Il regolamento conferma che, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento stesso moltiplicato per 1,00. Se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti, può applicarsi il fattore moltiplicatore addizionale previsto dall’articolo 105, paragrafo 3. Nell’allegato, le lettere "A" e "C" segnalano rispettivamente l’applicazione di un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamenti consecutivi o per stock soggetti a piano pluriennale.
Casi specifici rilevanti
Per il Portogallo, il regolamento disciplina espressamente la detrazione residua relativa all’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N): del superamento del 2019, pari a 1 271 026 kg, metà era stata già applicata nel 2020 e il residuo di 635 513 kg deve essere detratto nel 2021. Per il cicerello, la detrazione legata al superamento danese nella zona di gestione 2r nel 2020 viene applicata alla zona di gestione 3r nel 2021, per non compromettere il sistema di monitoraggio del CIEM raccomandato per la gestione della specie.
Contenuto dell’allegato
L’allegato costituisce la parte operativa centrale del regolamento e riporta, per ciascuno Stato membro e stock, i dati necessari al calcolo: contingente iniziale 2020, sbarchi consentiti, catture totali, percentuale di utilizzo, superamento, fattori moltiplicatori, eventuali detrazioni in sospeso e quantitativo da applicare nel 2021. Tra i casi elencati figurano, tra gli altri, aringa, sgombro, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, spinarolo, cicerello, ippoglosso nero, scampo, marlin bianco, nasello, pesce spada e razza ondulata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è applicare detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato i contingenti assegnati, secondo il meccanismo unionale di recupero dei superamenti.
Contingenti interessati per il 2021
Le riduzioni si applicano ai contingenti fissati per il 2021 dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92. Le detrazioni sono quantificate nell’allegato per ciascuno Stato membro, specie e zona di pesca interessata.
Criteri di calcolo delle detrazioni
In conformità all’articolo 105, paragrafi 2 e 3, le detrazioni possono essere applicate nell’anno o negli anni successivi mediante fattori moltiplicatori. Per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00. Il fattore addizionale opera solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti; la lettera "A" indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2018, 2019 e 2020, mentre la lettera "C" indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a piano pluriennale.
Recupero di quantitativi residui da anni precedenti
Se detrazioni previste in precedenza non hanno potuto essere applicate integralmente perché superiori al contingente disponibile, il regolamento tiene conto del quantitativo rimanente per garantirne il completo recupero nei contingenti 2021 e, se del caso, successivi. È espressamente disciplinato il caso del Portogallo per l’alalunga del nord (ALB/AN05N), con una detrazione residua di 635 513 kg nel 2021.
Cicerello e zona di gestione 2r/3r
Per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona 4, la detrazione derivante dal superamento danese del totale ammissibile di catture nella zona di gestione 2r nel 2020 è applicata alla zona di gestione 3r nel 2021, per non compromettere il sistema di monitoraggio raccomandato dal CIEM.
Rapporto con altre detrazioni
Le riduzioni disposte si applicano fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per i contingenti spagnoli. Il regolamento precisa inoltre che non si considerano i superamenti inferiori a una tonnellata, dato che i contingenti sono espressi in tonnellate.
Allegato con i quantitativi da detrarre
L’allegato elenca gli stock e i quantitativi da detrarre nel 2021 per diversi Stati membri, tra cui, a titolo esemplificativo, aringa e sgombro per Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia; cicerello per Danimarca; alalunga del nord per Portogallo e Irlanda; merluzzo bianco, nasello, pesce spada, sogliola/razza, marlin bianco, scampo e altre specie per vari Stati membri. Per ciascun caso sono indicati contingente iniziale 2020, sbarchi consentiti, catture totali, superamento, eventuali fattori moltiplicatori e detrazioni in sospeso.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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