Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1457

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione del 1o settembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörponty» (IGP)]

Normativa europea32021R1457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Szegedi tükörponty» nel registro UE delle DOP e IGP, riconoscendola come indicazione geografica protetta. La Commissione interviene in esito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, constatando che la domanda era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni. L’atto è di portata puntuale: tutela il nome registrato per la classe dei pesci freschi e prodotti derivati e si applica automaticamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Szegedi tükörponty» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Szegedi tükörponty» per un prodotto agricolo/alimentare appartenente alla categoria dei pesci freschi e derivati (classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014). Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina in modo generale il settore ittico, ma esclusivamente la protezione del nome registrato come IGP.

Iscrizione di «Szegedi tükörponty» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione dispone la registrazione del nome «Szegedi tükörponty» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). L’intervento avviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata con la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria.

Presupposti della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Oggetto della tutela

L’articolo 1 prevede che il nome «Szegedi tükörponty» sia registrato come IGP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati". Ne deriva la tutela del nome registrato nell’Unione per il prodotto corrispondente, secondo il regime delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive il nome «Szegedi tükörponty» nel registro come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità alimentaremercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.