Regolamento (UE) 2021/1421
Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’IFRS 16 Leasing, recependo nell’ordinamento UE la modifica IASB del 31 marzo 2021 sulle concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021. La novità principale è l’estensione dell’espediente pratico per i locatari, che può essere applicato a determinate concessioni relative a pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2022 incluso. Il regolamento prevede applicazione retroattiva dal 1o aprile 2021 per gli esercizi che iniziano al più tardi il 1o gennaio 2021 o successivamente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per aggiornare l’IFRS 16 Leasing con una proroga temporanea dell’espediente pratico sulle concessioni sui canoni connesse alla COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare ai locatari che beneficiano di concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 nell’ambito dell’IFRS 16. L’intervento riguarda le concessioni che derivano direttamente dalla pandemia e che incidono su contratti di leasing con pagamenti originariamente dovuti non oltre il 30 giugno 2022 incluso. Le disposizioni si applicano agli esercizi finanziari che iniziano il 1o aprile 2021 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata secondo l’IFRS 16 modificato.
Modifica dell’IFRS 16 sulle concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021
Il regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento dell’Unione la modifica dell’IFRS 16 pubblicata dallo IASB il 31 marzo 2021. L’intervento nasce nel contesto della pandemia di COVID-19, considerata come shock esterno senza precedenti, e mira a mantenere un sostegno operativo temporaneo ai locatari che hanno ottenuto concessioni sui canoni.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il precedente intervento europeo sul medesimo standard, adottato con il regolamento (UE) 2020/1434, e constata che la nuova modifica IASB soddisfa i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. La finalità è garantire coerenza contabile nell’Unione, certezza del diritto per gli emittenti e allineamento con l’evoluzione dello standard internazionale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese che redigono il bilancio in conformità agli IFRS adottati nell’Unione. In concreto, rileva soprattutto per i locatari che beneficiano di concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 nell’ambito dell’IFRS 16 Leasing. La disciplina riguarda esclusivamente concessioni che siano conseguenza diretta della pandemia e che incidano su pagamenti originariamente dovuti non oltre il 30 giugno 2022 incluso.
Modifica del paragrafo 46B dell’IFRS 16
La modifica estende l’espediente pratico previsto dal paragrafo 46A per le concessioni sui canoni COVID-19. Per poterne beneficiare devono ricorrere cumulativamente tre condizioni:
- la variazione dei pagamenti di leasing comporta una revisione del corrispettivo sostanzialmente uguale o inferiore a quello immediatamente precedente la modifica;
- la riduzione dei pagamenti riguarda solo importi originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso;
- non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
L’appendice C dell’IFRS 16 è integrata con il paragrafo C1C e con i paragrafi C20BA-C20BC. Il locatario deve applicare la modifica retroattivamente, rilevando l’effetto cumulativo della prima applicazione come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo, o di altra componente del patrimonio netto se opportuno, all’inizio dell’esercizio di prima applicazione.
Nello stesso esercizio, il locatario non è tenuto a fornire le informazioni richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8. Inoltre, l’espediente pratico del paragrafo 46A deve essere applicato in modo uniforme ai contratti ammissibili con caratteristiche simili e in circostanze simili, senza distinguere tra contratti resi ammissibili dalla modifica del 2020 e quelli resi ammissibili dalla modifica del 2021.
Data di applicazione ed entrata in vigore
Le imprese applicano le modifiche a partire dal 1o aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2021 o successivamente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’IFRS 16 nell’allegato del regolamento 1126/2008
L’articolo 1 modifica nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing, secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La modifica recepisce il testo IASB "Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021".
Estensione dell’espediente pratico per i locatari
Il paragrafo 46B dell’IFRS 16 è modificato per stabilire che l’espediente pratico del paragrafo 46A si applica solo alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e solo se sono soddisfatte tre condizioni: revisione del corrispettivo di leasing sostanzialmente uguale o inferiore a quello immediatamente precedente la modifica; riduzione dei pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso; assenza di modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Ai sensi dell’articolo 2, le imprese applicano le modifiche a partire dal 1o aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2021 o successivamente. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni transitorie dell’IFRS 16
Nell’appendice C dell’IFRS 16 è aggiunto il paragrafo C1C, che consente l’applicazione anticipata, anche per bilanci non autorizzati alla pubblicazione al 31 marzo 2021. I paragrafi C20BA-C20BC prevedono l’applicazione retroattiva con rilevazione dell’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio di prima applicazione, l’esenzione dall’informativa di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 nell’esercizio di prima applicazione e l’obbligo di applicare in modo uniforme l’espediente pratico per contratti ammissibili con caratteristiche e circostanze simili, indipendentemente dal fatto che l’ammissibilità derivi dalla precedente modifica del 2020 o da quella del 2021.
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