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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1425

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione del 31 agosto 2021 relativo all’autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi per tutte le specie animali, a seguito della valutazione favorevole resa dall’EFSA. La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e stabilisce le condizioni tecniche di impiego, le prescrizioni di sicurezza per gli operatori e il metodo di analisi. L’autorizzazione è valida fino al 21 settembre 2031.

Autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato e all’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di chelato di manganese di lisina e di acido glutammico, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e vale alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti specifiche misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Il periodo di autorizzazione scade il 21 settembre 2031.

Autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione autorizza il chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori in caso di inalazione e contatto cutaneo o oculare.

Base giuridica e iter di valutazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi. Dai considerando risulta che è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, completa della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA, nei pareri del 10 gennaio 2020 e del 27 gennaio 2021, ha concluso che il chelato di manganese di lisina e di acido glutammico non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, ed è efficace nei polli da ingrasso; tale efficacia è considerata estendibile alle altre specie animali.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda un additivo destinato a tutte le specie animali e classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’allegato specifica la composizione del preparato: chelati di manganese con lisina e con acido glutammico in rapporto 1:1, in polvere, con tenore di manganese tra il 15 e il 17%, tenore di lisina tra il 20 e il 21,5%, tenore di acido glutammico tra il 22 e il 24%, umidità massima del 3,5% e massimo 4 ppm di nichel.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Il tenore di manganese nel mangime completo, calcolato su umidità del 12%, non deve superare:

  • 100 mg/kg in totale per i pesci;
  • 150 mg/kg in totale per le altre specie. Questi valori costituiscono il riferimento operativo per l’utilizzo del prodotto nell’alimentazione animale.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Il regolamento dedica particolare attenzione alla gestione del rischio per gli operatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, tenendo conto anche della presenza di metalli pesanti, incluso il nichel. Se il rischio non può essere ridotto a un livello accettabile, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e controlli

L’allegato indica i metodi analitici da utilizzare per il controllo ufficiale e per la verifica della composizione. Per il manganese sono previsti metodi AAS e ICP-AES sia per l’additivo e le premiscele sia per le materie prime per mangimi e i mangimi composti, con richiami a norme EN e al regolamento (CE) n. 152/2009. Per la lisina e l’acido glutammico nell’additivo è prevista la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica. La dimostrazione della struttura chelata richiede la spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) congiunta alla determinazione del contenuto di oligoelemento, lisina e acido glutammico.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 21 settembre 2031. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico, il regolamento comporta l’obbligo di rispettare sia i limiti quantitativi di manganese sia le prescrizioni tecniche di formulazione e di etichettatura/gestione implicite nelle condizioni d’uso. Sul piano della compliance, assume rilievo la predisposizione di procedure di sicurezza per il personale, soprattutto per il rischio di esposizione a polveri e a nichel, e la verifica della conformità analitica del prodotto e delle miscele impiegate.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di chelato di manganese di lisina e di acido glutammico è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", alle condizioni indicate nell’allegato.

Condizioni d’uso e limiti di impiego

L’additivo è destinato a tutte le specie animali. Il tenore di manganese nel mangime completo con umidità al 12% è fissato a 100 mg/kg per i pesci e a 150 mg/kg per le altre specie, in totale. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Prescrizioni per la tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare, anche in considerazione del tenore di metalli pesanti, incluso il nichel. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l’additivo e le premiscele devono essere usati con idonei dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 21 settembre 2031.

Metodi di analisi

Per la quantificazione del manganese, la normativa richiama metodi AAS e ICP-AES per additivo, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti; per lisina e acido glutammico nell’additivo è prevista la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica; la dimostrazione della struttura chelata avviene mediante spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) unita alla determinazione del tenore dell’oligoelemento, della lisina e dell’acido glutammico.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaletutela dei consumatorisicurezza sul lavoro

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