Ordinanza n. 1855/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n. 327 del 15/12/2025 di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, notificato in data 07/01/2026 – per evidente errore materiale è riportato sul verbale di notifica 07/12/2025 – adottato dalla Questura di Caserta; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca risultava fondata, secondo l'amministrazione, sulla falsità della documentazione alloggiativa prodotta dal ricorrente. Il ricorrente ha contestato il provvedimento e, in sede cautelare, l'insufficienza del supporto probatorio degli accertamenti amministrativi. Il TAR aveva ordinato all'amministrazione, con provvedimenti istruttori del 15 maggio 2026 e del 12 giugno 2026, di depositare la documentazione relativa agli accertamenti sulla presunta falsità, ma tale documentazione non è stata prodotta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca del permesso di soggiorno. In questa fase, il giudice ha ritenuto che le allegazioni dell'amministrazione sulla falsità della documentazione alloggiativa fossero prive di adeguato supporto probatorio, poiché la Questura non aveva depositato la documentazione relativa agli accertamenti nonostante i reiterati ordini istruttori. La decisione è stata adottata a un primo esame cautelare, senza definire il merito del ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza e sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quali presupposti per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'amministrazione fonda un provvedimento sfavorevole su accertamenti tecnici o documentali e il giudice ne ordina l'esibizione, la mancata produzione della relativa documentazione può determinare, allo stato degli atti, l'insufficienza probatoria delle allegazioni amministrative e giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, a un primo esame, il presupposto fattuale sfavorevole risulti non adeguatamente comprovato dalla documentazione disponibile nel processo, ferma restando la valutazione definitiva nella fase di merito.
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