Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento Del pei redatto in data 23.09.2025 con allegato verbale glo, nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi - Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico; - Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.

Giustizia amministrativa202505585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 23 settembre 2025, con assegnazione di 25 ore di sostegno su 40 ore settimanali di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026, contestando l'assegnazione di sole 25 ore di sostegno a fronte di 40 ore di frequenza settimanale e chiedendo il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico. Il decreto monocratico n. 2591 del 2025 aveva rilevato che il PEI non motivava la quantificazione ridotta delle ore di sostegno e che tale riduzione risultava in contrasto con il verbale del GLO della medesima data, ordinando la riformulazione del PEI. Successivamente, l'amministrazione scolastica ha depositato documentazione attestante l'assegnazione di un docente di sostegno con contratto fino al 30 giugno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo la notifica del decreto monocratico, l'amministrazione ha adempiuto alla pretesa sostanziale, assegnando il docente di sostegno e adeguando la situazione alla normativa sull'inclusione scolastica. Il giudice ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, poiché l'istituto scolastico avrebbe dovuto adempiere sin dall'inizio dell'anno scolastico, predisponendo tempestivamente il PEI e chiedendo all'Ufficio scolastico regionale un insegnante di sostegno in deroga. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando il PEI assegna un numero di ore di sostegno inferiore all'orario complessivo di frequenza dell'alunno con disabilità, deve motivare specificamente la quantificazione e la relativa eventuale riduzione, soprattutto se essa non è coerente con le risultanze del GLO.
  • L'amministrazione scolastica deve predisporre tempestivamente il PEI e richiedere, ove necessario, un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga per garantire l'effettiva fruizione del diritto all'inclusione scolastica.
  • L'adempimento dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso e l'adozione di una misura cautelare, con conseguimento dell'utilità sostanziale richiesta, determina la cessazione della materia del contendere; il giudice può comunque regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione alla luce della situazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.