Cassazione Penale, Sentenza n. 03813/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna per l'episodio del 21/08/2021: Comes, sottoposto a sorveglianza speciale, non ha esibito la carta precettiva su richiesta e si è allontanato dal Commissariato senza apporre la firma di presenza. Il ricorrente deduce errata applicazione di legge in punto di responsabilità (sostiene che la dimenticanza non integra reato alla luce della sentenza Sez. Un. "Sinigaglia" 2014), chiede il riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per particolare tenuità e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato: il primo motivo è stato rigettato ritenendo che, secondo le Sezioni Unite (Sinigaglia 2014), la mancata esibizione della carta precettiva può integrare l'art.650 c.p. anche per mera dimenticanza o trascuratezza (coefficiente psicologico colposo). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di merito ha valutato congruamente il disvalore del fatto tenendo conto dei precedenti, escludendo la speciale causa di non punibilità ex art.131-bis. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La mancata esibizione della carta precettiva, anche se derivante da dimenticanza o trascuratezza, può integrare la contravvenzione di cui all'art.650 c.p. con coefficiente psicologico colposo, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sinigaglia 2014).
art. 75 d.lgs. n.159/2011
Contestazione originaria riqualificata: la Corte ha ritenuto non configurabile la più grave ipotesi prevista da tale norma e ha qualificato la condotta come contravvenzione ex art.650 c.p.
art. 131-bis cod. pen.
La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione oggettiva della tenuità del fatto: può essere esclusa se il giudice di merito riscontra un apprezzabile disvalore o elementi (es. precedenti) tali da escludere la particolare tenuità; detta valutazione è sindacabile dalla Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
Sezioni Unite, sentenza "Sinigaglia" (2014)
Ha chiarito che l'omissione di esibire documenti prescritti può essere valutata anche come comportamento colposo (dimenticanza/trascuratezza) e, pertanto, essere punibile ai sensi dell'art.650 c.p., distinta dalla più grave violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale.
Massime di principio
- La mancata esibizione di documenti di controllo da parte di soggetti sottoposti a misure preventive può integrare l'art.650 c.p. anche se derivante da dimenticanza: il requisito soggettivo può essere di natura colposa.
- La qualificazione del fatto come di particolare tenuità ex art.131-bis c.p. richiede una valutazione oggettiva della offensività; la presenza di precedenti e il contesto concreto possono escluderne l'applicabilità.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla gravità del fatto e sull'affidamento dei precedenti hanno ampia discrezionalità e sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione, salvo vizio motivazionale specifico.
- Nel contestare casi analoghi è utile documentare l'assenza di pregiudizio effettivo per la pubblica sicurezza e l'assenza di abitudinarietà, nonché fornire elementi concreti di minore offensività per ottenere la speciale causa di non punibilità o le attenuanti generiche.
- La difesa che si fonda solo su affermazioni generiche (ripetizione di argomentazioni già esaminate) rischia l'inammissibilità per genericità; è necessario proporre censure specifiche e circostanziate sul piano di diritto o di fatto.
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