Cassazione Civile, Ordinanza n. 21735/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con ripresa a tassazione di costi per complessivi euro 49.440 riferiti a fatture emesse da una società terza. La commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la legittimità dell'atto. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'Ufficio avesse illegittimamente fatto ricorso ad accertamento induttivo puro in mancanza dei presupposti di legge; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; (3) omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché ritenere la mala fede del contribuente e non avesse esaminato le doglianze sulla prova dell'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura era fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi: la CTR non aveva affatto applicato un accertamento induttivo puro, ma aveva preso in esame un accertamento analitico-induttivo fondato su fatture e costi contestati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale richiesto e non presentava anomalie motivazionali rilevanti in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche tramite indizi, ma non la mala fede del contribuente; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque illustrato in modo puntuale gli elementi indiziari valorizzati, tra cui l'emissione delle fatture in prossimità della cessazione dell'impresa, l'irregolarità fiscale della società emittente, l'irregolarità formale delle fatture e l'assenza di ricevute dei presunti pagamenti rateali. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento; la Corte chiarisce che la CTR non vi aveva fatto applicazione come accertamento induttivo puro, ma aveva esaminato un accertamento analitico-induttivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere il vizio motivazionale; la Corte esclude il vizio.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato al minimo costituzionale, applicabile alla sentenza impugnata.
art. 12 delle preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, non la mala fede del contribuente.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per evidenziare l'irregolarità formale delle fatture, in quanto mancava l'indicazione degli acconti asseritamente pagati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in presenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e censura una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la censura di mera insufficienza della motivazione.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante elementi indiziari o presuntivi, ma non è tenuta a dimostrare la mala fede del contribuente, poiché, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, la buona fede non è configurabile nei termini allegati dal contribuente.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando espone in modo intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche poste a base della decisione, anche attraverso il ricorso a presunzioni e indizi specificamente individuati.
- In presenza di documentazione fiscale irregolare, società emittente fiscalmente irregolare, tempistica sospetta delle fatture e mancanza di giustificativi dei pagamenti, il giudice di merito può ritenere provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.
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