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Sentenza

Sentenza del 15/11/2018 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - Beneficiario effettivo - Valutazione dei requisiti nelle holding di pura partecipazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società francese aveva richiesto il rimborso delle ritenute applicate in Italia sugli interessi corrisposti da A.M.A.V. s.p.a. per gli anni d’imposta 2007-2010, invocando il regime contro le doppie imposizioni e la propria qualità di beneficiario effettivo. L’Amministrazione e la C.T.P. avevano ritenuto che la società non fosse il beneficiario effettivo, anche perché era una holding di pura partecipazione, controllava integralmente la società spagnola A.M. Holding, la quale deteneva il 50% di A.M.A.V. s.p.a., ed era a sua volta controllata da una società statunitense. La controversia riguardava quindi la sostanza economica della holding, la titolarità effettiva dei proventi e la localizzazione della sua sede di direzione effettiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello e annullato i provvedimenti di diniego. Ha ritenuto che la società francese fosse il beneficiario effettivo dei proventi, precisando che la natura di holding pura, la detenzione esclusiva di partecipazioni di controllo e il controllo a cascata da parte di una società statunitense non dimostrano, di per sé, artificiosità o strumentalità. La società aveva prodotto certificazioni dell’amministrazione fiscale francese attestanti la residenza in Francia e la qualifica di effettivo beneficiario; tali certificazioni sono state ritenute sufficienti e dotate di rilevanza probatoria vincolante, salvo prova contraria. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 9.000 euro per il primo grado e 10.000 euro per il grado d’appello, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 4, lettera b

    La società madre residente in Francia che riceve da una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.

    Il beneficio convenzionale spetta alla società madre francese che sia residente nello Stato convenzionato e beneficiaria effettiva dei proventi.

  • Articoli 14 e 92 del TUIR, nella versione vigente per i periodi interessati

    Disciplinavano il credito d’imposta sui dividendi distribuiti in ambito domestico, rilevante per il riconoscimento del corrispondente beneficio previsto dalla Convenzione Italia-Francia.

  • Articolo 4 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    La residenza convenzionale della società richiede il collegamento con lo Stato contraente, valutato anche in relazione alla sede di direzione effettiva.

  • Articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973

    Le società controllate da soggetti non UE possono usufruire della disciplina a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime.

    La norma costituisce una previsione antielusiva speciale nell’ambito del regime madre-figlia, richiedendo l’assenza di una finalità prevalentemente abusiva.

  • Direttiva madre-figlia 90/435/CEE e successive modifiche

    Persegue l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi infragruppo e deve essere applicata evitando utilizzi abusivi del regime.

  • Articolo 10-bis della legge 212/2000

    Introduce la disciplina generale dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale, applicabile anche alle strutture societarie transnazionali prive di valide ragioni economiche.

  • Articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati

    Impone di interpretare i trattati secondo buona fede e alla luce del loro oggetto e scopo, impedendo l’uso strumentale delle convenzioni fiscali.

  • Modello OCSE e relativo Commentario, nozione di beneficial owner e place of effective management

    Il beneficiario effettivo è il soggetto che dispone giuridicamente ed economicamente dei proventi e ne è il destinatario finale; la sede di direzione effettiva coincide, per le persone giuridiche, con il luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali di gestione e controllo.

  • Giurisprudenza citata: Cassazione, sez. V, n. 27113/2016; n. 4164/2013; n. 25281/2015; n. 1553/2012

    La giurisprudenza richiede la verifica concreta della disponibilità economica dei proventi, della residenza effettiva e dell’assenza di abuso, ma esclude che la mera natura di holding o il controllo indiretto dimostrino automaticamente l’inesistenza del beneficiario effettivo.

Massime di principio

  • Una holding di pura partecipazione non perde automaticamente la qualifica di beneficiario effettivo: la mancanza di attività operative, dipendenti o servizi propri non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’artificiosità della struttura.
  • Il controllo totalitario o a cascata da parte di società residenti in Stati terzi non costituisce, isolatamente, prova di abuso o di interposizione fittizia. Occorre dimostrare che la società percettrice sia un mero agente, fiduciario o conduit privo della disponibilità economica dei proventi.
  • La verifica deve essere adattata alla funzione concreta della società: per una holding è normale svolgere attività di coordinamento, indirizzo, gestione delle partecipazioni e riscossione dei dividendi senza ingerirsi nell’operatività delle controllate.
  • La certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale dello Stato estero sulla residenza e, quando attestata, sulla qualità di beneficiario effettivo ha significativo valore probatorio. Richieste documentali ulteriori dell’amministrazione italiana devono essere giustificate da specifici elementi contrari e non possono basarsi su presunzioni generiche.
  • La sede di direzione effettiva va individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali di gestione e controllo. Il fatto che la capogruppo estera eserciti un’influenza o una direzione unitaria non rende automaticamente fittizia la sede della controllata.
  • Per negare i benefici convenzionali l’Amministrazione deve provare, con elementi concreti, l’assenza di sostanza economica, la canalizzazione obbligatoria dei proventi verso altri soggetti o una finalità esclusiva o prevalente di ottenere il vantaggio fiscale.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare certificati di residenza, attestazioni sul beneficiario effettivo, documentazione societaria, verbali decisionali, conti bancari e prove dell’effettiva imposizione nello Stato estero, così da dimostrare la disponibilità economica dei proventi e il luogo della direzione effettiva.

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