Cassazione Penale, Sentenza n. 26844/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione promossa in favore di Giovanni Venturi nei confronti del Dott. Andrea Crema, per non aver indicato lo "stato del procedimento" assegnato al magistrato ricusato, impedendo così la verifica della tempestività della dichiarazione. Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen., sostenendo che la prova della tempestività non è fra i requisiti formali la cui omissione comporta inammissibilità, e che i soli requisiti a pena di inammissibilità sono la forma scritta, l'indicazione dei motivi e delle prove, il deposito nella cancelleria del giudice competente e la copia nella cancelleria del giudice ricusato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando orientamenti precedenti secondo i quali la prova della tempestività non è un onere la cui omissione determina inammissibilità della ricusazione. La Corte ha affermato il principio di tassatività delle cause di inammissibilità e ha osservato che il giudice può verificare d'ufficio la tempestività mediante scambio di informazioni fra uffici giudiziari. Per l'erronea applicazione della sanzione processuale dell'inammissibilità da parte della Corte di appello, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen., commi 3 e 4
La Corte interpreta l'art. 38 come individuante i requisiti formali a pena di inammissibilità (atto scritto, indicazione dei motivi e delle prove, deposito nelle cancellerie). Non rientra tra tali requisiti l'onere di produrre prova della tempestività della ricusazione.
art. 41 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato in combinato disposto con l'art. 38; conferma che le cause di inammissibilità sono tassative e non possono essere estese per interpretazione a oneri non espressamente previsti.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24) per sostenere che non si può limitare indebitamente la facoltà di ricusare con sanzioni non previste testualmente.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato per i principi del giusto processo e della tutela giudiziaria; utilizzato per argomentare contro interpretazioni restrittive che ostacolerebbero il diritto a un giudice terzo e imparziale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 33768 del 21/06/2021 e precedenti citate)
Orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la prova della tempestività non costituisce un onere la cui omissione rende inammissibile la ricusazione; la verifica della tempestività può essere svolta d'ufficio dal giudice con scambio di informazioni tra uffici giudiziari.
Massime di principio
- La prova documentale della tempestività della dichiarazione di ricusazione non è un requisito formale a pena di inammissibilità: la mancata produzione di tale prova non determina automaticamente l'inammissibilità della ricusazione.
- Le cause di inammissibilità delle dichiarazioni di ricusazione sono di stretta e tassativa interpretazione; non è consentito estenderle per analogia a oneri non espressamente previsti dalla legge.
- I requisiti formali a pena di inammissibilità sono, sostanzialmente, la forma scritta della dichiarazione, l'indicazione dei motivi e delle prove e il deposito presso le cancellerie previste dall'art. 38; questi devono essere rispettati al momento della presentazione.
- In caso di contestazione sulla tempestività, il giudice (o la Corte di appello) può e deve verificare la tempestività anche d'ufficio, attraverso lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari, prima di dichiarare la ricusazione inammissibile.
- Prassi consigliata per il difensore: pur non essendo obbligatoria a pena d'inammissibilità, è comunque prudente indicare nello stesso atto tutti gli elementi temporali e, se disponibili, allegare documentazione o riferire dove essa sia depositata, per agevolare la verifica della tempestività e prevenire contestazioni procedurali.
- Se un giudice dichiara inammissibile la ricusazione per mancata prova della tempestività, tale pronuncia è impugnabile in Cassazione in quanto applicazione indebita di sanzione non prevista dalla legge.
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