Sentenza del 20/07/2022 n. 22680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da T.A. contro la sentenza della C.T.P. di Ragusa che aveva rigettato i ricorsi del contribuente avverso avviso di accertamento e cartella di pagamento per rettifica del reddito. Il motivo principale dedotto in cassazione era che l'appello era invece sufficientemente specifico e la C.T.R. avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità; ulteriore doglianza era la violazione del contraddittorio poiché, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe deciso motu proprio senza dare alle parti la possibilità di difendersi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per carenza di specificità la prima censura del ricorrente, osservando che in cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e deve riportare i contenuti essenziali delle doglianze mosse in appello quando si contesta l'erronea declaratoria di inammissibilità. Quanto alla presunta violazione del contraddittorio, la Corte ha escluso la violazione perché l'obbligo di stimolare il contraddittorio riguarda questioni di fatto o miste che richiedono acquisizione di prove, non questioni di diritto come la verifica di specificità dell'appello. Per effetto del rigetto, il ricorso è stato respinto; non sono state disposte spese a carico delle parti costituite marginalmente; è stata rilevata la necessità per il ricorrente di versare, se dovuto, un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 impone che l'atto di appello contenga l'indicazione chiara dei punti della decisione impugnata e delle relative doglianze; la Corte interpreta la norma richiedendo una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, a pena di inammissibilità.
Codice di procedura civile, artt. 342 e 434 (testo risultante dal D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012)
Devono essere interpretati insieme all'art. 53 del D.Lgs. 546/1992: l'appello richiede la chiara individuazione delle questioni e delle doglianze, con sufficiente argomentazione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione per violazione di norme di diritto e per error in procedendo; la Corte richiama la necessità di specificità del motivo di cassazione ai fini della sua ammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare nel ricorso i fatti processuali e le critiche in maniera tale da consentire l'esame da parte della Corte.
Codice di procedura civile, art. 101 c.p.c., comma 2
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda questioni di fatto o miste che richiedono acquisizione di prove; non si applica alle questioni di diritto come la verifica di ammissibilità/formalità dell'appello.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Richiamato per la modalità di svolgimento dell'udienza non partecipata (trattazione a distanza) in epoca di limitazioni di presenza; non incide sui principi di merito della decisione.
Massime di principio
- L'atto di appello nel processo tributario deve indicare chiaramente i punti contestati e contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera riproposizione sintetica delle doglianze senza trascrizione o esplicitazione può determinare l'inammissibilità.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi censura inammissibilità dell'appello ha l'onere di riprodurre nel ricorso per cassazione i contenuti essenziali dell'atto di appello e le ragioni per cui ritiene che la declaratoria di inammissibilità sia errata, pena l'inammissibilità del motivo.
- La difesa del contraddittorio non obbliga il giudice ad attivare un contraddittorio ex novo quando si tratta della verificazione di questioni di diritto (es. formalità dell'atto): l'obbligo di stimolare il contraddittorio opera soprattutto per questioni di fatto o miste che richiedono prova.
- Se si contesta in cassazione un errore in procedendo relativo all'applicazione delle norme di ammissibilità, è necessario dimostrare con precisione i fatti processuali e trascrivere le parti essenziali dell'atto di appello per consentire il controllo della Corte di legittimità.
- Quando si impugna in appello una decisione fiscale, conviene per il contribuente trascrivere integralmente o per estratti essenziali i motivi di appello nel ricorso per cassazione quando si prevedono contestazioni sulla loro specificità, per evitare problemi di autosufficienza della censura.
- La mancata costituzione o l'assenza di difesa attiva da parte di enti intimati in grado di legittimità può influire sulle statuizioni sulle spese, ma non sul merito delle questioni di ammissibilità; la Corte può rigettare il ricorso anche se l'Amministrazione si è costituita solo per eventuale discussione orale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 1769 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 22675 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →