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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09766/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per eccesso di poteri del giudice del rinvio che avrebbe riqualificato il fatto (capo 5) come tentata usura/consumata nonostante una precedente sentenza definitiva su altro concorrente; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per omessa valutazione della documentazione sulla sua attività imprenditoriale, errata qualificazione della sua incensuratezza come "formale" e non considerazione del comportamento processuale; 3) vizio nella determinazione della pena e dell'aumento per continuazione, con richiesta di una diversa commisurazione degli aumenti pro rata del tasso d'interesse usurario praticato in ciascun episodio (motivo aggiunto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia ecceduto i poteri: il giudice di merito è libero di riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto salvo i limiti imposti dalla sentenza rescindente e dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; la divergenza con una sentenza definitiva resa nei confronti di altro imputato non costituisce di per sé contrasto di giudicati. Quanto alle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto che siano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se motivate e non arbitrarie; ha confermato che l'incensuratezza non è sufficiente di per sé a imporre il riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis) e che non sussiste obbligo di ripartire gli aumenti per continuazione in proporzione a un singolo parametro (p.es. tasso di interesse). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione (comma 3), ma resta libero di decidere con i poteri del giudice di merito nei limiti stabiliti dalla sentenza rescindente (comma 2).

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    La revisione è lo strumento per rimuovere un contrasto di giudicati quando sussista oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano; la semplice divergenza di valutazione giuridica non è sufficiente.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri per la determinazione della pena (circostanze da valutare); la Cassazione ricorda che la valutazione comparata delle circostanze è di merito e insindacabile se logicamente motivata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    L'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; può risultare insufficiente rispetto alla pervicacia nel reato e all'intensità del dolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in 3.000 euro per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio può riqualificare giuridicamente i fatti, salvo che la Corte di cassazione nella sentenza rescindente non abbia espressamente vincolato la qualificazione.
  • Una sentenza passata in giudicato vincola solo il medesimo imputato sul medesimo fatto; divergenze di qualificazione tra giudici diversi non costituiscono necessariamente un contrasto di giudicati perseguibile con revisione, salvo oggettiva incompatibilità dei fatti storici.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o illogica. L'incensuratezza, da sola, può non essere ritenuta sufficiente.
  • La commisurazione della pena e la ripartizione dell'aumento per continuazione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito; non è obbligatorio modulare gli aumenti sulla base di un singolo parametro (es. tasso d'interesse) senza considerare l'insieme degli indicatori dell'art. 133 c.p.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammenda ex art. 616 c.p.p.; chi ricorre deve quindi valutare la fondatezza degli argomenti di fatto e di diritto prima di proporre gravame.

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