Ordinanza n. 830/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 26,06 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall’Amministrazione; b) del provvedimento recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall’Amministrazione all’esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025. c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 5,16,22, 30,34,60, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla prova scritta del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all’esito dell’acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento che le ha attribuito 26,06 punti nella prova preselettiva, a fronte della soglia di accesso alla prova scritta fissata in 30,74 punti, nonché l'elenco degli ammessi alla prova scritta e gli atti della Commissione esaminatrice e di Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova. In particolare, ha contestato l'individuazione come univocamente corrette delle risposte ai quesiti nn. 5, 16, 22, 30, 34 e 60, con conseguente penalizzazione del proprio punteggio. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, anche con riferimento agli atti successivi e connessi e agli atti organizzativi che le precludevano la partecipazione alla prova scritta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza tra il punteggio conseguito dalla ricorrente, pari a 26,06 punti, e la soglia necessaria per superare la preselezione, pari a 30,74 punti. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero state possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti insussistenti e ha respinto l'istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la distanza significativa tra il punteggio conseguito in una prova preselettiva e la soglia di accesso può concorrere a escludere il fumus boni iuris, soprattutto quando le contestazioni riguardano un numero limitato di quesiti e non appaiono idonee, già in via sommaria, a colmare tale divario.
- Non sussiste un periculum in mora grave e irreparabile quando l'esclusione da una prova concorsuale possa essere eventualmente compensata, in caso di accoglimento del ricorso, mediante prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
Come è indicizzato
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