Cassazione Civile, Ordinanza n. 12634/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'IMU dovuta per l'anno 2012 in relazione al possesso di un'area edificabile di ampia estensione. In primo grado l'impugnazione della contribuente era stata accolta solo in parte, con rideterminazione del valore imponibile; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'impugnazione della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che per annualità precedenti si fosse formato giudicato sull'annullamento di avvisi identici per difetto di motivazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso, che si sarebbe limitato a rinviare a una relazione di stima non allegata; 3) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per la medesima asserita carenza motivazionale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica nella parte in cui aveva condiviso i criteri di stima comunali senza dare conto delle contestazioni difensive; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel vincolo idrogeologico gravante sui terreni fino al 2013, vincolo che avrebbe inciso sul valore venale e sulle potenzialità edificatorie. La ricorrente ha inoltre tentato di introdurre in memoria ulteriori fatti relativi al mancato inveramento dei diritti edificatori, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale integrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il giudicato richiamato dalla contribuente potesse spiegare efficacia preclusiva nel giudizio in corso, sia perché il giudicato esterno non era stato tempestivamente dedotto davanti al giudice d'appello, sia perché la precedente pronuncia riguardava solo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e non il rapporto tributario in sé. Ha poi ritenuto infondati i motivi sul difetto di motivazione dell'avviso, osservando che la motivazione per relationem a una deliberazione comunale di determinazione dei valori venali era sufficiente, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale e quindi non soggetto ad allegazione. Infine ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il giudice di merito aveva comunque considerato il vincolo gravante sui terreni, e che le doglianze della ricorrente miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. La contribuente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può precludere il riesame del medesimo punto fondamentale solo se tempestivamente dedotto e se concerne una statuizione effettivamente idonea a coprire il rapporto controverso; l'annullamento per vizi formali dell'atto non travolge il rapporto d'imposizione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato con l'art. 2909 c.c. per sostenere l'intangibilità del giudicato, ma la Corte ne esclude l'utilità nel caso concreto per le ragioni di tempestività e di oggetto del giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Serve a denunciare violazioni di legge, ma non consente di trasformare in vizio di diritto censure dirette a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente è escluso quando la sentenza abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione e renda percepibile il percorso decisorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non l'omesso esame di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o argomenti probatori.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali soggetti a pubblicità legale non devono essere allegati.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Consente al Comune di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, mediante atti generali utilizzabili come supporto presuntivo nella motivazione e nella prova della pretesa tributaria.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno può avere efficacia preclusiva solo se riguarda un punto fondamentale comune ai due giudizi e se è tempestivamente dedotto nel giudizio in cui se ne invoca l'effetto; quando la precedente decisione si sia limitata ad annullare l'atto per difetto di motivazione, resta impregiudicato il rapporto d'imposizione e non si forma un vincolo sul merito della pretesa.
- L'annullamento di un avviso di accertamento per carenza di motivazione non impedisce all'amministrazione di riproporre la pretesa nei limiti e nei termini di legge, perché il vizio motivazionale attiene alla legittima esteriorizzazione della pretesa e non all'esistenza del rapporto tributario.
- In tema di ICI/IMU, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum; non è necessaria una motivazione analitica se l'atto richiama una base regolamentare o deliberativa conosciuta o conoscibile.
- Gli atti generali dell'ente locale soggetti a pubblicità legale, come le deliberazioni di determinazione dei valori venali delle aree edificabili, non devono essere allegati all'avviso richiamante, poiché la loro conoscibilità è presunta.
- Le delibere comunali che predeterminano valori medi di mercato per zone omogenee hanno natura di supporto presuntivo e non di prova legale vincolante: possono essere contestate dal contribuente, ma la contestazione deve riguardare fatti storici e dati concreti idonei a dimostrare un diverso valore, non una mera riproposizione di critiche valutative.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi ridotto al minimo costituzionale: è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per un semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla maggiore o minore persuasività dell'argomentazione del giudice.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare l'omesso esame di singole risultanze istruttorie, di rilievi tecnici di parte o di tesi difensive.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste di nullità della sentenza o di omesso esame di fatto decisivo, quando la censura miri in realtà a una diversa stima economica del bene o a una diversa ponderazione degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
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