Sentenza n. 4000/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento - della non debenza dell’importo di euro 44.272,13 richiesto in pagamento da Roma Capitale con comunicazione n. QI 2017/45577 del 14.3.2017, ricevuta in data 28.3.2017, previo, occorrendo, accertamento incidentale della illegittimità della predetta nota e di ogni altro atto ad essa presupposto, coordinato connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di euro 44.272,13 quale conguaglio per oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione, subordinante il rilascio del titolo edilizio in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il dante causa della società ricorrente aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da agricolo/rurale a residenziale, versando un’oblazione di euro 4.657,41. Con nota del 14 marzo 2017, Roma Capitale aveva richiesto ulteriori euro 44.272,13, a titolo di conguaglio per oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione, subordinando a tale pagamento il ritiro del titolo edilizio. La ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo del credito, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 34 e 37 della legge n. 47/1985 e dell’art. 3 della legge n. 10/1977, nonché travisamento dei presupposti, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando l’errata qualificazione dell’abuso, l’erronea individuazione del volume rilevante, l’applicazione di interessi non adeguatamente giustificati e l’impossibilità di ricostruire i criteri di calcolo dalla lacunosa tabella riepilogativa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, nonché travisamento, difetto di istruttoria e intervenuta prescrizione del credito comunale. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’estinzione del precedente giudizio promosso dalla società e, nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione processuale di Roma Capitale, ritenendo che la controversia riguardi rapporti obbligatori accessori alle vicende del titolo edilizio e rientri quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo del credito può essere proposta finché non sia maturata la prescrizione. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dal momento in cui il credito è liquido, ossia determinato nel suo esatto ammontare. Il primo motivo è stato accolto limitatamente al difetto di istruttoria e di motivazione: Roma Capitale non ha adeguatamente documentato, neppure nel giudizio, i criteri utilizzati per calcolare le somme richieste, considerando anche quanto già versato dal dante causa della ricorrente. Il TAR non ha quindi accertato direttamente l’inesistenza dell’intero credito, ma ha imposto all’amministrazione la riedizione della subfase relativa al rilascio del provvedimento di sanatoria, in contraddittorio con la ricorrente, colmando le lacune istruttorie e motivazionali evidenziate, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
l. 47/1985
artt. 34, 35, comma 18, e 37
La controversia concerne il condono edilizio, il calcolo dell’oblazione e degli oneri connessi, nonché la prescrizione del relativo credito; il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il credito è liquido e determinato nel suo esatto ammontare.
art. 3 l. 10/1977
Richiamato quale parametro per la determinazione degli oneri concessori oggetto della richiesta comunale.
Massime di principio
- Nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano anche le controversie relative a rapporti obbligatori accessori alle vicende del titolo edilizio, comprese quelle aventi a oggetto l’accertamento negativo delle somme richieste per il rilascio di un titolo in sanatoria.
- L’azione di accertamento negativo di un credito dell’amministrazione collegato a un titolo edilizio può essere proposta finché non sia maturata la prescrizione del credito, anche se un precedente giudizio promosso sulla medesima pretesa si è estinto per mancata coltivazione.
- Il termine di prescrizione del credito amministrativo per oneri, oblazione o somme connesse al rilascio di un titolo edilizio decorre quando il credito è liquido, cioè determinato nel suo esatto ammontare.
- Quando l’amministrazione subordina il rilascio di un titolo edilizio al pagamento di somme, deve documentare in modo completo i criteri di calcolo, considerando anche gli importi già versati dall’interessato; una richiesta fondata su conteggi non ricostruibili è viziata per difetto di istruttoria e motivazione.
- L’accertamento del difetto di istruttoria e motivazione nei conteggi dovuti per il rilascio del titolo edilizio impone la riedizione della relativa subfase procedimentale in contraddittorio con l’interessato, senza comportare necessariamente l’accertamento giudiziale dell’inesistenza dell’intero credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →