Cassazione Penale, Sentenza n. 32319/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del Gip, del decreto questorile che imponeva a Tonello l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei CC di Ponte San Nicolò nei giorni delle partite del Padova Calcio per la durata di 5 anni. La difesa ha dedotto: 1) intempestività della convalida del Gip in quanto effettuata prima del decorso del termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile, pregiudicando il diritto di difesa; 2) carenza di motivazione in ordine alla durata della prescrizione; 3) omessa valutazione da parte del Gip della memoria difensiva inviata tramite PEC il 19 novembre 2021 alle ore 12:39.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la convalida del Gip viziata perché intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notificazione, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, e ha constatato l'omessa considerazione delle memorie difensive trasmesse via PEC. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 15 novembre 2021 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989
Tale disposizione non impone il deposito obbligatorio in cancelleria delle memorie nel procedimento di convalida del divieto di accesso a manifestazioni sportive; quindi è ammissibile l'invio delle deduzioni tramite PEC, data la natura cartolare e l'urgenza del procedimento
Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. III, 24 maggio 2020, n. 20366
Principio consolidato secondo cui la convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica all'interessato; la violazione di tale termine determina la nullità generale per lesione del diritto di difesa
Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. III, 14 marzo 2019, n. 11475
Conferma l'ammissibilità della comparsa e delle memorie tramite PEC nel procedimento di convalida, in considerazione della procedura cartolare e dei termini ristretti
Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. III, 4 aprile 2018, n. 14832
Ulteriore supporto al principio che il deposito via PEC è idoneo nel procedimento di convalida delle misure concernenti l'ordine pubblico/manifestazioni sportive
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può essere disposta prima che siano trascorse 48 ore dalla notificazione: il mancato rispetto del termine inficia la validità della convalida per violazione del diritto di difesa
- Le memorie e le deduzioni difensive possono essere depositate e valutate tramite PEC nel procedimento di convalida delle misure di divieto di accesso a manifestazioni sportive, data la natura cartolare e l'urgenza del procedimento
- L'omessa menzione o motivazione circa memorie difensive tempestivamente trasmesse al giudice costituisce motivo autonomo di annullamento quando impedisce l'effettivo esame delle argomentazioni difensive
- Se la convalida è annullata per vizio procedurale (es. inosservanza delle 48 ore o mancata valutazione delle memorie), la misura imposta dal Questore può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, con conseguente perdita di efficacia delle prescrizioni contestate
- La correttezza formale dei termini procedurali e il rispetto delle garanzie di difesa sono discriminanti per la legittimità delle misure amministrative che limitano la libertà personale
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