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Sentenza

Sentenza del 05/06/2017 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Decadenza della richiesta di rimborso dell'accisa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso di Euro 34.778,79, oltre interessi, per l'addizionale provinciale sull'accisa relativa ai consumi di energia elettrica effettuati tra giugno 2010 e dicembre 2011. Sosteneva che l'addizionale fosse incompatibile con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, poiché priva di una finalità specifica diversa dal mero reperimento di entrate di bilancio. L'Agenzia contestava la legittimazione della società, la diretta applicabilità della direttiva, la sussistenza di finalità specifiche, l'avvenuta traslazione dell'imposta sui clienti e la tardività parziale della richiesta di rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione favorevole alla società. Ha riconosciuto che può chiedere il rimborso chiunque dimostri di aver sostenuto il pagamento indebito, anche se non è il soggetto formalmente obbligato al versamento. Ha ritenuto l'addizionale incompatibile con il diritto europeo perché destinata esclusivamente a finanziare gli enti locali e quindi priva di una finalità specifica ulteriore rispetto a quella di bilancio, disapplicando la norma nazionale incompatibile. Ha inoltre escluso l'indebito arricchimento, non essendo stata provata dall'Agenzia la traslazione dell'imposta sui clienti. La domanda è stata considerata tempestiva: il termine biennale decorre dalla data effettiva del pagamento e non dalla data dei consumi indicati in fattura. Poiché il primo pagamento risaliva al 5 agosto 2010 e l'istanza era stata presentata il 9 luglio 2012, non vi era decadenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise)

    l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata

    La disposizione non limita espressamente la legittimazione al solo soggetto formalmente obbligato al pagamento; può chiedere il rimborso chiunque dimostri di aver effettivamente sostenuto l'imposta indebitamente pagata. La richiesta deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento, a pena di decadenza.

  • Art. 6, comma 1, lettera c), D.L. 28 novembre 1988, n. 511

    addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

    La norma istitutiva dell'addizionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto europeo nella misura in cui l'imposta perseguiva esclusivamente finalità di bilancio e non una finalità specifica ulteriore.

  • Art. 1, paragrafo 2, Direttiva 2008/118/CE

    gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifica

    Le imposte indirette ulteriori rispetto all'accisa sono ammesse soltanto se perseguono una finalità specifica, diversa dal mero finanziamento generale della spesa pubblica. La disposizione è stata ritenuta sufficientemente chiara e precisa da poter essere applicata direttamente, con disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile.

  • Art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'Agenzia aveva invocato il potere della Commissione di ordinare il deposito delle scritture contabili per provare la traslazione dell'imposta, ma la richiesta subordinata non è stata accolta perché l'onere probatorio non era stato assolto.

  • Art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta perché la Commissione ha ritenuto chiara la disciplina europea e non necessaria una pronuncia interpretativa.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6589/2009

    È stata richiamata a sostegno del principio secondo cui il rimborso dell'indebito tributario può essere richiesto da chi dimostri di aver concretamente sopportato il pagamento indebito, anche se diverso dal soggetto passivo formale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12510/2002

    È stata richiamata per sostenere che l'amministrazione deve provare la traslazione dell'imposta e che, quando l'energia elettrica costituisce una materia prima o un fattore produttivo, la traslazione automatica del tributo sul cliente non può essere presunta.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per chiedere il rimborso di un'accisa indebitamente pagata decorre dalla data del pagamento effettivo del tributo, non dalla data del consumo o dalla data di emissione della fattura; occorre quindi verificare le date dei versamenti e presentare l'istanza entro due anni da ciascun pagamento rilevante.
  • La legittimazione al rimborso può spettare anche al consumatore finale o al soggetto economicamente inciso dall'imposta, purché dimostri di averla effettivamente pagata e indebitamente sopportata.
  • Un'imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto europeo solo se persegue una finalità specifica e ulteriore rispetto al semplice reperimento di risorse per il bilancio pubblico.
  • L'amministrazione che eccepisce la traslazione dell'imposta e l'indebito arricchimento deve fornire una prova concreta e specifica; la mera possibilità astratta di aver trasferito il costo sui clienti non è sufficiente.
  • Quando il bene gravato dall'accisa costituisce una materia prima o un fattore produttivo, non è automatico presumere che il tributo sia stato traslato sui clienti: la traslazione deve essere dimostrata sulla base della concreta struttura dei prezzi e dell'attività economica.
  • Una disposizione europea chiara, precisa e incondizionata può essere applicata direttamente dal giudice nazionale nei rapporti con l'amministrazione pubblica, con conseguente disapplicazione della norma interna incompatibile.
  • Il rigetto di una richiesta di rimborso per asserita tardività richiede un calcolo puntuale basato sui pagamenti effettivamente eseguiti, non su date contabili o temporali diverse da quella prevista dalla legge.

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