Decreto dirigenziale n. 108 del 17/04/2024
Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e di soggetti estranei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce le prescrizioni tecniche, le modalità di installazione e i controlli amministrativi per le paratie o pannelli divisori da installare sugli autobus di categoria internazionale M2 e M3 destinati al trasporto pubblico di linea. La disciplina è adottata in attuazione dell’art. 17, comma 3-quinquies, del d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023, e si coordina con il Codice della strada, il regolamento di esecuzione e i regolamenti UNECE richiamati. Vengono fissati requisiti su materiali, omologazioni, dimensioni, visibilità, uscite di sicurezza, dichiarazioni dell’officina, visita e prova presso gli UMC e aggiornamento dei documenti di circolazione. È inoltre previsto un obbligo, entro il 1° gennaio 2026, di dotare i veicoli di un dispositivo autonomo di geolocalizzazione e chiamata di emergenza, con linee guida da emanare entro il 30 aprile 2025.
Requisiti tecnici per l’installazione di paratie divisorie per il conducente sugli autobus adibiti a servizio di linea
Requisiti tecnici delle paratie per i veicoli adibiti a servizio di linea
Il decreto disciplina le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione delle paratie o pannelli divisori destinati a proteggere il conducente degli autobus impiegati nel trasporto pubblico di linea. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 17, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e si coordina con l’art. 82 del Codice della strada, con il regolamento di esecuzione del Codice e con la normativa europea e UNECE richiamata.
Base normativa e finalità
La finalità è garantire la sicurezza e l’isolamento degli operatori di guida da aggressioni o interferenze da parte dell’utenza o di soggetti estranei. Il provvedimento richiama, oltre al Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione, il regolamento UE 2018/858, il regolamento di esecuzione UE 2020/683, i regolamenti UNECE n. 43, n. 107 e n. 118, nonché il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e la circolare della Direzione generale Motorizzazione n. 14724 del 26 maggio 2020. È inoltre richiamata la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223.
Ambito di applicazione
Le prescrizioni si applicano alle pareti o pannelli divisori, definiti nel decreto come paratie, installati sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea. Il rispetto delle disposizioni è obbligatorio per tutti i veicoli in circolazione appartenenti a tali categorie.
Definizioni rilevanti
Il decreto riproduce le principali definizioni tecniche utili all’applicazione della disciplina, tra cui:
- veicoli di categoria M2: veicoli con più di otto posti oltre il conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;
- veicoli di categoria M3: veicoli con più di otto posti oltre il conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate;
- classe I, II e A: classificazioni funzionali degli autobus in base alla capacità di passeggeri in piedi o seduti;
- vano conducente: area destinata esclusivamente al conducente;
- vetrature di sicurezza per il campo di visibilità posteriore del conducente;
- vetro temperato, vetratura di plastica, vetratura di plastica flessibile e rigida.
Prescrizioni tecniche delle paratie
Le paratie che interessano il campo visivo del conducente devono essere realizzate in vetro o vetratura omologata secondo il regolamento UNECE n. 43. Sono consentite soluzioni in vetro temperato oppure in vetratura di plastica, flessibile o rigida. Per le vetrature rigide è necessario il corretto simbolo di omologazione, con le indicazioni /B per le laterali, posteriori e del tetto, oppure /A per quelle rivolte in avanti.
Le paratie che non rientrano nel campo visivo del conducente e che siano realizzate in parte con materiali diversi dal vetro o con vetrature non omologate UNECE 43 devono comunque presentare superfici piane, prive di spigoli e parti sporgenti. Se tali soluzioni sono installate su autobus di categoria M3, classe II, i materiali devono rispondere alle verifiche di infiammabilità previste dal regolamento UNECE n. 118.
Il decreto impone anche specifici requisiti dimensionali:
- altezza minima della protezione: 1,70 m misurati dal pavimento su cui poggiano i piedi del passeggero;
- larghezza tale da estendersi verso l’interno del vano conducente, in modo da impedire l’accesso dei passeggeri in piedi nell’area del conducente, senza limitare salita e discesa dei trasportati.
Prescrizioni relative al veicolo e alla sicurezza di esercizio
L’installazione della paratia non deve compromettere le uscite di sicurezza previste dal regolamento UNECE n. 107. Quando la paratia è collocata fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già omologate, deve essere incernierata o realizzata 'a porta' per consentire un’apertura facile e immediata in caso di emergenza.
Se la paratia è incernierata e posta tra il sedile del conducente e l’accesso alle uscite, i montanti di sostegno devono consentire il passaggio della sagoma cilindrica prevista dall’allegato 4, figura 6, del regolamento UNECE n. 107. Deve inoltre essere garantito il numero minimo di porte di accesso e di sicurezza previsto dalla normativa, in relazione al numero dei passeggeri. Resta infine fermo che la visibilità posteriore tramite specchi laterali e altri dispositivi di bordo non deve essere limitata dall’installazione.
Modalità di installazione, dichiarazione dell’officina e visita e prova
L’officina che installa la paratia deve operare senza alterare le dotazioni originarie del veicolo e senza impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza esistenti, nel rispetto del regolamento UNECE n. 107 e del decreto.
L’officina deve rilasciare una dichiarazione di corretta installazione secondo il fac-simile allegato, indicando i materiali impiegati e attestando che gli stessi siano stati arrotondati in modo da non determinare rischi di lesioni per gli occupanti. Se, in ragione delle caratteristiche costruttive dell’autobus, la paratia non è installabile, l’officina deve redigere una dichiarazione motivata di impossibilità tecnica.
Prima dell’immissione in circolazione, il veicolo è sottoposto a visita e prova presso gli UMC ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice della strada. In tale sede l’UMC acquisisce la dichiarazione dell’officina o valuta quella di impossibilità e verifica:
- il rispetto delle prescrizioni degli articoli 3 e 4;
- la presenza della marcatura di omologazione UNECE n. 43, o, nei casi previsti, UNECE n. 118;
- il mancato superamento delle masse massime ammissibili sugli assi.
Per i veicoli già circolanti, la verifica avviene ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada e può essere svolta contestualmente alla revisione annuale, indipendentemente dalla sede dell’officina, purché alla dichiarazione sia allegata copia del documento d’identità del titolare dell’officina sottoscrittore.
In esito alla visita e prova o alla verifica ex art. 78, la carta di circolazione o il documento unico di circolazione e di proprietà deve essere aggiornato con una delle seguenti annotazioni:
- "VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M…. DEL ...";
- in caso di impossibilità di installazione, "VEICOLO IMPOSSIBILITATO ALL’INSTALLAZIONE DEL DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M…. DEL ...".
Disciplina delle paratie già installate
Le paratie già installate sugli autobus ai sensi della circolare della Direzione generale per la Motorizzazione n. 14724 del 26 maggio 2020 sono espressamente considerate equivalenti a quelle disciplinate dal decreto. Se la presenza di tali dispositivi non risulta annotata sui documenti di circolazione, l’aggiornamento deve avvenire in occasione della revisione annuale, secondo le modalità della stessa circolare, acquisendo una dichiarazione dell’officina con data di sottoscrizione anteriore alla pubblicazione del decreto.
In questo caso l’annotazione da riportare è: "VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DELLA CIRCOLARE n. 14724 del 26 maggio 2020".
Sistemi di sicurezza per le emergenze
Entro il 1° gennaio 2026, i veicoli interessati devono essere dotati, a disposizione dell’autista, di un dispositivo autonomo, anche mobile, indipendente dal veicolo, che consenta geolocalizzazione e chiamata di emergenza alle forze dell’ordine, salvo che il veicolo sia già munito di analogo sistema fisso. Le specifiche tecniche dei dispositivi saranno individuate con successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottati a seguito di istruttoria congiunta con Ministero dell’interno, Regioni e ANCI, entro il 30 aprile 2025.
Norma transitoria e termine finale di adeguamento
Tutti i veicoli rientranti nell’ambito di applicazione devono essere conformi alle prescrizioni del decreto entro il 1° gennaio 2026. Il provvedimento è poi destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Ambito di applicazione
Il decreto si applica alle pareti o pannelli divisori, denominati paratie, installati su autobus di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea. Le prescrizioni sono obbligatorie per tutti i veicoli in circolazione rientranti in tali categorie.
Requisiti tecnici delle paratie
Le paratie che incidono sul campo di visibilità del conducente devono essere realizzate in vetro o vetratura omologata ai sensi del regolamento UNECE n. 43. Sono ammessi vetro temperato e vetrature di plastica flessibili o rigide; per le vetrature rigide è richiesto il simbolo aggiuntivo /B o /A, a seconda dell’orientamento. Le paratie fuori dal campo di visibilità del conducente, anche se realizzate in parte con materiali diversi dal vetro o con vetrature non omologate UNECE 43, devono avere superfici piane, senza spigoli o parti sporgenti, e, se installate su autobus M3 classe II, rispettare le prove di infiammabilità del regolamento UNECE n. 118. Sono fissate anche prescrizioni dimensionali: altezza minima 1,70 m dal pavimento e larghezza tale da impedire l’accesso dei passeggeri in piedi nell’area del conducente senza ostacolare salita e discesa.
Prescrizioni sul veicolo e sulle vie di esodo
L’installazione non deve compromettere le uscite di sicurezza previste dal regolamento UNECE n. 107 né ridurre il numero minimo di porte di accesso e sicurezza richiesto in relazione ai passeggeri. Se la paratia è collocata tra il sedile del conducente e un’uscita di sicurezza, deve essere incernierata o del tipo 'a porta' per consentire apertura immediata in emergenza. Devono inoltre rimanere garantite la sagoma cilindrica di passaggio prevista dalla normativa e la visibilità posteriore tramite specchi e dispositivi di bordo.
Procedura di installazione, visita e aggiornamento documentale
L’officina che installa la paratia deve rilasciare una dichiarazione di corretta installazione secondo il fac-simile allegato, indicando i materiali usati e la loro lavorazione in modo da escludere rischi di lesione. Se l’installazione non è possibile per motivi tecnici, l’officina deve dichiararlo espressamente, con motivazione da valutare in sede di visita e prova presso gli UMC. Prima della circolazione, il veicolo è sottoposto a visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice della strada; per i veicoli già circolanti la verifica avviene ai sensi dell’art. 78 e può coincidere con la revisione annuale. In esito all’accertamento, la carta di circolazione o il documento unico viene aggiornato con apposita annotazione.
Regime per le paratie già installate e sicurezza in emergenza
Le paratie installate in base alla circolare della Direzione generale Motorizzazione n. 14724 del 26 maggio 2020 sono considerate equivalenti a quelle disciplinate dal decreto. Se tali dispositivi non risultano annotati sui documenti di circolazione, l’aggiornamento deve essere effettuato in occasione della revisione annuale, con dichiarazione dell’officina datata prima della pubblicazione del decreto. Inoltre, entro il 1° gennaio 2026 i veicoli devono essere dotati di un dispositivo autonomo, anche mobile, indipendente dal veicolo, per geolocalizzazione e chiamata di emergenza alle forze dell’ordine, salvo che sia già presente un sistema fisso analogo. Le specifiche tecniche di tali dispositivi dovranno essere definite con linee guida da emanare entro il 30 aprile 2025, previa istruttoria con Ministero dell’Interno, Regioni e ANCI.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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