Sentenza n. 1458/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Forlì-Cesena recante divieto di accesso per due anni ai luoghi di svolgimento di manifestazioni calcistiche e ai luoghi di transito e trasporto dei tifosi
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo notificato il 14 marzo 2024, con il quale gli era stato vietato, per la durata di due anni, l’accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche in Italia e nell’Unione europea relative a partite con squadre italiane o straniere, comprese le nazionali e le amichevoli, nonché ai luoghi di transito e trasporto dei tifosi verso gli stadi. Il ricorso deduceva plurimi profili di illegittimità, non ulteriormente specificati nella sentenza. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza adottata il 10 luglio 2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Daspo aveva cessato di produrre effetti il 14 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La cessazione naturale del Daspo, intervenuta il 14 marzo 2026, ha infatti eliminato l’interesse attuale del ricorrente alla decisione di merito, anche in ragione della conseguente possibilità di accedere nuovamente agli stadi e alle manifestazioni sportive. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
È indicato quale base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ma la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella l. 24 febbraio 1995, n. 45
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fonte modificativa della disciplina del Daspo; non è oggetto di esame sostanziale da parte del TAR.
d.lgs. 377/2001
Richiamato nel provvedimento impugnato quale ulteriore fonte normativa del divieto di accesso; non è oggetto di esame sostanziale da parte del TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’atto impugnato esaurisce naturalmente i propri effetti e il ricorrente dichiara di non avere più interesse a una decisione di merito.
- La scadenza del periodo di efficacia di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ove non residui un interesse attuale alla pronuncia, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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