Cassazione Penale, Sentenza n. 35794/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di: capo B) favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri (art.12, comma 5 d.lgs. 286/1998) mediante predisposizione e invio di documentazione falsa (falsi indirizzi, aperture di partite IVA per attività inesistenti, false dichiarazioni dei redditi) per ottenere o rinnovare permessi di soggiorno; capo D) accesso/uso abusivo delle credenziali e inserimento di dati falsi nei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate (art.615-ter cod. pen.); contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione penale delle condotte (per alcuni stranieri, es.: ingresso regolare con visto turistico), la portata dell'autorizzazione all'uso delle credenziali (Graticoli) e il trattamento sanzionatorio (richiesta di prevalenza delle attenuanti e sospensione condizionale della pena).
La decisione
La Cassazione ha respinto i ricorsi di Maher Ibrahim Ahmed Dabbour e Adam Dabbour (ritenuti inammissibili o infondati nella sostanza): è stata confermata la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.12, comma 5 d.lgs. 286/1998 e dell'art.615-ter cod. pen., e sono state mantenute le statuizioni sanzionatorie (pena rideterminata in appello: 1 anno e 9 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa ciascuno; condanna al pagamento delle spese). Invece, il ricorso di Claudio Graticoli è stato accolto in parte: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente in relazione alla prova dell'elemento soggettivo in capo a Graticoli e ha annullato la sentenza nei suoi confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; il resto del ricorso è invece respinto.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998
Integra il reato il comportamento di chi, dietro remunerazione, precostituisca e trasmetta falsa documentazione (es. fittizi rapporti di lavoro, residenze, partite IVA) al fine di consentire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; rileva la finalità di favorire la permanenza anche se l'ingresso fu formalmente regolare.
art. 615-ter cod. pen. (commi 1 e 3)
L'accesso o la permanenza nel sistema informatico è abusiva non solo quando il soggetto non ha qualunque autorizzazione, ma anche quando, pur essendo abilitato, viola i limiti oggettivi dell'accesso stabiliti dal titolare del sistema (Sezioni Unite Casani). L'utilizzo delle credenziali per finalità diverse da quelle consentite può integrare il reato.
art. 416 cod. pen.
Rilevata l'assenza di elementi probatori per l'associazione di stampo criminoso strutturata tra gli imputati (capo A): dichiarata l'insussistenza dell'ipotesi associativa nei fatti valutati.
artt. 110, 81, 61 n.2, cod. pen.
Norme sulla concorso di persone nel reato e sull'aggravante e determinazione della pena; applicate nel giudizio di merito per la quantificazione e comparazione delle circostanze.
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: è esercizio discrezionale del giudice di merito scegliere equivalenza o prevalenza, sindacabile in Cassazione solo per vizio logico o carenza motivazionale.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la sospensione condizionale della pena: il giudice di merito può limitarsi ad indicare gli elementi ritenuti ostativi; la valutazione prognostica è discrezionale.
Sez. Un. "Casani" (sentenza Sez. Un.), 27/10/2011 (principio giurisprudenziale)
Stabilisce che l'abuso di accesso non deve essere valutato solo in base alle finalità soggettive: anche il soggetto autorizzato può commettere accesso abusivo se viola i limiti oggettivi posti dal titolare (prassi, istruzioni, compiti assegnati).
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1 n.12748/2019, Sez. V sent. Zara, Sez. 5 Romano ecc.)
Conferma i principi applicati: il profitto percepito per la predisposizione di documentazione falsa è illecito; l'accesso autorizzato ma utilizzato fuori dai limiti può integrare l'art.615-ter; esistono precedenti che orientano la qualificazione e la valutazione probatoria.
Massime di principio
- La predisposizione e l'invio telematico di documenti contenenti dati non veritieri finalizzati al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno integra il reato previsto dall'art.12, comma 5 d.lgs. 286/1998 anche quando l'ingresso dello straniero sia stato formalmente regolare; conta la finalità di favorire la permanenza.
- L'utilizzo di credenziali di accesso a sistemi pubblici non esclude automaticamente il reato di accesso abusivo: se il titolare dell'accesso viola i limiti oggettivi imposti dal regolamento, dalle prassi o dal titolare del sistema, l'accesso può essere qualificato come abusivo ai sensi dell'art.615-ter.
- La mera esecuzione materiale di inserimenti informatici "su mandato" non esclude la responsabilità se sussistono elementi che dimostrino consapevolezza o violazione dei limiti d'uso delle credenziali; tuttavia la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) richiede motivazione adeguata e non congetture.
- Le questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (concessione di attenuanti e sospensione condizionale) sono valutazioni discrezionali del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di illogicità o carenza motivazionale.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico o di lacune motivazionali rispetto alla partecipazione di un imputato, la Corte di legittimità può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione approfondita (necessità di motivazione puntuale sulla consapevolezza e sul ruolo concreto).
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