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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06920/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo meramente reiterativo dell'atto di appello e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi riguardavano tre profili: la responsabilità dell'imputato, la qualificazione giuridica della fattispecie contestata e la determinazione della pena. La Corte rileva però che il ricorso si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dava conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base sia dell'affermazione di responsabilità sia della dosimetria sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; il ricorso non ne mette in discussione in modo specifico la sussistenza, ma la Corte richiama la condanna per tale reato come dato di partenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentazioni idonee a criticare la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La doglianza che investa responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e trattamento sanzionatorio deve misurarsi con gli accertamenti e con la motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di contestazioni già svolte non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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