Cassazione Penale, Sentenza n. 18940/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Campobasso (30/01/2025) che aveva restituito gli atti al Procuratore generale; il Procuratore generale deduceva violazione di legge e incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza a procedere, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 20-bis cod. pen. e novellazioni connesse), sostenendo che la competenza per individuare l'arco temporale di esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare spettava al magistrato di sorveglianza (e non al pubblico ministero) e che la restituzione degli atti aveva determinato una stasi del procedimento e potenziale abnormità funzionale dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in cassazione: ha ritenuto che, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022), la competenza funzionale in ordine all'esecuzione (e dunque all'individuazione dell'arco temporale con indicazione di inizio e fine) della pena sostitutiva della detenzione domiciliare spetti al magistrato di sorveglianza. Ha affermato che la sequenza procedurale prevede la trasmissione dell'estratto di sentenza da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza competente per domicilio del condannato, che deve adottare senza ritardo gli atti di cui all'art. 62 legge n.689 (novellata) e adottare, entro 45 giorni dalla ricezione, l'ordinanza di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza competente, rilevando però che non sussisteva una abnormità dell'atto impugnato ma una questione interpretativa di ripartizione delle competenze che richiedeva il chiarimento della Corte.
Norme richiamate
La norma, nella cornice delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, è stata richiamata quale riferimento normativo che disciplina le pene sostitutive (tra cui la detenzione domiciliare) e ha funzione di contesto per assegnare la competenza al magistrato di sorveglianza.
"Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia."
Attribuisce al pubblico ministero il compito di trasmettere l'estratto di sentenza al magistrato di sorveglianza e indica che è il magistrato di sorveglianza a provvedere senza ritardo in ordine all'esecuzione della detenzione domiciliare, stabilendo anche conseguenze sul mantenimento dello stato detentivo.
art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
Richiamato come insieme di attività che il magistrato di sorveglianza deve compiere per l'esecuzione delle misure sostitutive (verifica delle prescrizioni, adozione degli atti procedurali). È parte integrante della sequenza procedurale indicata dagli artt. 661 c.p.p. e dalle novellazioni del d.lgs. n.150/2022.
art. 63 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma richiamata per la esecuzione del lavoro di pubblica utilità: per questa specifica pena sostitutiva la competenza è attribuita al giudice che ha applicato la pena nel giudizio di cognizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha novellato disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi collegate (art. 38, 71, ecc.), incidendo sulla ripartizione delle competenze in materia di pene sostitutive, in particolare specificando ruoli e sequenza procedurale tra pubblico ministero e magistrato di sorveglianza.
Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024 (Manenti)
Giurisprudenza richiamata che ha già affermato il principio secondo cui la competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta al magistrato di sorveglianza anche dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022.
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)
"E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo."
Principio utilizzato per valutare l'eventuale abnormità dell'atto; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non si configurasse abnormità, trattandosi invece di una problematica interpretativa sulla ripartizione delle competenze successive alle novellazioni legislative.
Massime di principio
- La competenza a decidere sull'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare spetta al magistrato di sorveglianza: il pubblico ministero si limita a trasmettere l'estratto della sentenza al magistrato competente per il domicilio del condannato.
- Il magistrato di sorveglianza, ricevuto l'estratto di sentenza, deve compiere senza ritardo le attività previste dall'art. 62 legge n.689 (come novellato) e adottare l'ordinanza esecutiva entro 45 giorni dalla ricezione.
- Per il lavoro di pubblica utilità la competenza esecutiva resta al giudice che ha irrogato la pena nel giudizio di cognizione (art. 661, comma 1-bis c.p.p.).
- La semplice restituzione degli atti al pubblico ministero, se posta in contrasto con la sequenza procedurale prevista, può essere annullata dalla Corte; tuttavia l'anomalia dell'atto deve essere valutata alla luce del principio di abnormità: la novità normativa e le difficoltà interpretative non equivalgono automaticamente ad abnormità.
- In situazioni analoghe l'organo che ritenga di non essere competente dovrebbe evitare di rispedire gli atti al P.G. senza una motivazione fondata su norma espressa; è preferibile chiedere chiarimenti o astensione e segnalare la questione per la soluzione giurisdizionale competente.
- Per la difesa e per il P.M.: verificare sempre il domicilio del condannato, assicurare la tempestiva trasmissione dell'estratto di sentenza e vigilare sui termini per l'adozione dell'ordinanza da parte del magistrato di sorveglianza; in caso di omissioni o atti contrastanti, è possibile ricorrere per cassazione per questioni di competenza.
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