Sentenza n. 628/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva, dell’ordinanza n.1 emessa il 07.01.2021 dal Comune di Montespertoli – Servizio Assetto del Territorio con cui è stato ordinato al sig. Gianetti Graziano, ai sensi del comma 1 dell’art.199 della L.R. 65/2014 e del comma 1 dell’art.33 del DPR 380/2001 di provvedere nel termine di novanta giorni (90 gg) dalla data della notifica di tale ordinanza, al ripristino dello stato dei luoghi; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: provvedimento di diniego della richiesta di Accertamento di Conformità prot.n.5112 del 27.02.2020 per la pratica edilizia n.63/2020; diniego comunicazione avvio del procedimento amministrativo prot.n. 21912 del 09.10.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a un manufatto abusivo costituito da un magazzino con sovrastante terrazza, unitamente al diniego di accertamento di conformità e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 7 gennaio 2021, adottata ai sensi dell'art. 199, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 e dell'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, con la quale gli era stato ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni. L'ordinanza riguardava un manufatto qualificato come magazzino con sovrastante terrazza, realizzato in adiacenza e continuità con l'edificio principale legittimo mediante la copertura di uno spazio con solaio piano e lastrico solare. Il ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di comunicazione e motivazione; illegittimo rifiuto del Comune di ascoltarlo personalmente; preesistenza delle stalle, della capanna e degli annessi rustici, asseritamente risultante dall'atto notarile di acquisto del 1976; omessa valutazione della compatibilità paesaggistica; omessa indicazione dell'interesse pubblico alla demolizione in relazione al tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera; e assenza di un concreto interesse pubblico al ripristino. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il precedente diniego di accertamento di conformità del 9 ottobre 2020, motivato dalla mancata dimostrazione della doppia conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 209 della L.R. Toscana n. 65/2014, non era stato autonomamente impugnato nei termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il diniego di accertamento di conformità costituiva l'atto presupposto dell'ordinanza di ripristino e non era stato tempestivamente impugnato. Le censure relative alle garanzie partecipative, alla preesistenza del manufatto, ai vincoli paesaggistici, all'interesse pubblico alla rimozione e al legittimo affidamento derivante dalla risalenza dell'opera erano dirette, nella sostanza, contro le ragioni del diniego ormai divenuto inoppugnabile. In assenza di vizi propri idonei a configurare un'autonoma illegittimità dell'atto consequenziale, la tardiva impugnazione dell'atto presupposto impedisce di rimetterne in discussione la legittimità mediante l'impugnazione dell'ordine di demolizione o ripristino. Il TAR ha inoltre rilevato, in via subordinata, l'infondatezza delle censure: l'atto di compravendita del 1976 non identificava il magazzino; le fotografie aeree e la data di accatastamento indicavano una realizzazione successiva; l'interesse pubblico alla demolizione dell'abuso edilizio è in re ipsa e non richiede una motivazione specifica; l'eventuale pregiudizio alla staticità dell'immobile doveva essere provato dall'interessato e avrebbe potuto rilevare, comunque, nella fase esecutiva. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 232 del 27 aprile 2021. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 199, comma 1, L.R. Toscana n. 65/2014
Costituisce la base normativa regionale richiamata per l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa statale richiamata per l'ordine di ripristino relativo all'intervento edilizio abusivo.
art. 209 L.R. Toscana n. 65/2014
Richiede la dimostrazione della doppia conformità urbanistico-edilizia ai fini dell'accertamento di conformità; il relativo diniego, non tempestivamente impugnato, si è consolidato.
artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990
Norme richiamate dal ricorrente a fondamento delle censure partecipative, motivazionali e procedimentali, ritenute non esaminabili perché rivolte contro il diniego presupposto non impugnato tempestivamente.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione e alle garanzie partecipative; la relativa censura è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando un diniego di accertamento di conformità costituisce l'atto presupposto dell'ordine di demolizione o ripristino, la sua omessa o tardiva impugnazione rende inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale nella parte in cui mira a rimettere in discussione le ragioni del diniego, salvo che siano dedotti vizi propri dell'atto consequenziale idonei a configurare una sua autonoma illegittimità.
- Il privato che abbia prestato acquiescenza al diniego dell'istanza di sanatoria di un abuso edilizio non può contestare, in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione o ripristino, la mancata dimostrazione della doppia conformità o gli altri motivi posti a fondamento del diniego ormai inoppugnabile.
- L'interesse pubblico alla repressione e alla demolizione di un abuso edilizio è in re ipsa e non richiede, per il solo decorso del tempo, una specifica motivazione riferita all'interesse pubblico concreto e attuale né una ponderazione dell'affidamento del responsabile dell'abuso.
- La preesistenza di un manufatto abusivo non può essere dimostrata mediante un atto di acquisto che descriva genericamente l'immobile e i relativi accessori, se il documento non consente di identificare con certezza il manufatto controverso.
- L'eventuale pregiudizio alla staticità dell'edificio derivante dalla demolizione dell'opera abusiva deve essere comprovato dall'interessato e può rilevare nella fase di esecuzione dell'ordinanza di demolizione o ripristino.
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